martedì 10 luglio 2012

La riforma del lavoro Fornero, e il tema dei licenziamenti. Ecco cosa cambia

La cd. riforma Fornero, è definitivamente legge dallo scorso 28 giugno, giorno della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Si tratta di un complesso di interventi che vanno sotto il norme di “ disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore” e intendono realizzare un mercato del lavoro che sia al tempo stesso inclusivo e dinamico, e che sia in grado di contribuire alla creazione di occupazione, di “quantità e qualità”. Questo significa altresì - come del resto avevo evidenziato in un precedente ariticolo, sempre su queste colonne e a proposito di ipotetici scenari di riforma - , che l’offerta di lavoro in futuro , per rinnovarsi , dovrà tradursi - necessariamente - in un sistema con meno regole, ancorchè puntuali, affinchè il nostro mercato ritorni - sempre che lo sia stato - competitivo e appetibile verso gli investimenti, in particolari quelli stranieri. Cosa che del resto ci ha chiesto la stessa Europa con una serie di richiami a cui ‘ la Ministro Fornero’ ha cercato , timidamente, di dare risposta .


Essenzialmente la riforma si sviluppa su quattro direttrici : nella prima, nell’ambito delle tipologie contrattuali esistenti , si mira a rendere, da un lato, più stabile e prioritario il lavoro subordinato a tempo indeterminato attraverso una serie di limiti e di pesi tendenti a rendere maggiormente onerosi i ccdd. contratti precarizzanti, quali quelli a tempo. E dall’altra parte, si eleva a percorso elettivo , l’apprendistato quale modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
Nella seconda direttrice, quella a proposito di “flessibilità in uscita” , c’è la parte - a mio giudizio - più importante e maggiormente significativa dell’intera riforma: e non tanto per le innovazioni successe a tale intervento, poche e di poco conto, ma per il cambiamento culturale insito nella riforma stessa che ha novellato l’articolo 18 dello statuto dei lavoratori, - quello per interci sul ” diritto alla reintegrazione del posto di lavoro” - che fino a poco tempo fa era ritenuto - a torto o ragione - per molti un vero e proprio tabù.

In quest’ordine di idee, la riforma Fornero ha avuto almeno un merito: quello di aver contribuito a cambiare il vocabolario e il linguaggio degli italiani.Così dalla novella dell’art.18 escono di scena le parole “reintragrazione e posto di lavoro “ per subentrarvi la più generica formula di principio “ tutela del lavoro in caso di illegittimo licenziamento”. Solo dal nome si evince che non è più il “posto di lavoro” che la legge aspira a tutelare, ma il lavoro inteso quale “ diritto contentibile e inalienabile al contempo” come del resto ha affermato con una celebre esternazione: “il lavoro non è un diritto”, la stessa Ministro Elsa Fornero a pochi giorni dall’approvazione in Parlamento della stessa riforma, in un’intervista rilasciata al prestigioso “Wall Street Journal” .

Entrando nel merito della questione dei licenziamenti individuali, si può con una certa tranquillità dire che la presente riforma non ha smantellato, come qualcheduno pensa, le tutele dei lavoratori, anzi in taluni casi sono state addirittura ampliate. Con ciò alludo alla cosidetta “tutela reale” o di “reintegrazione del posto di lavoro” che anche grazie alle modifiche apportate all’art. 18 rimane “ una forte e ineludibile garanzia a favore del lavoratore a fronte di licenziamenti ingiustificati.”
In particolare è stata tipizzata e rinforzata la formula “ licenziamento per motivi discriminatori o ritorsivi” che ha ottenuto la massima tutela offerta dal sistema attraverso “la declaratoria di nullità da parte del giudice, con sentenza che ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalemente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro”. In siffatta ipotesi, il giudice condannerà altresì il “datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore, stabilendo a tal fine un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito ( aliunde perceptum) nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative” . E comunque l’indennità, in tal caso non può essere inferiore a cinque mensilità.

Sempre sulla stessa scia, il giudice potrà condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del posto di lavoro di quel lavoratore che a fronte di quelle violazioni di maggior gravità si accerti l’insussistenza , o la manifesta insussistenza del fatto contestato che stato alla base del motivo o della causa di licenziamento, sia essa soggettiva e cioè legata alla condotta del singolo lavoratore sia essa oggettiva legata a ragioni di natura tecnica, organizzativa e produttiva. In questo caso, ad un siffatto precetto si aggiunge poi anche la condanna ad un’indennità risarcitoria equipollente - nei criteri di quantificazione sul dovuto - a quella del “licenziamento discrimitario” , ma diversa nella corresponsione degli stessi, e cioè nella misura che non potrà essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
Nell’uno e nell’altro caso, licenziamento discriminatorio da una parte e per ingiusitificato motivo o ingiusta causa grave dall’altra, il datore di lavoro è comunque tenuto, al di là della misura dell’indennità risarcitoria corrisposta, a versare, per il medesimo periodo che il lavoratore è rimasto lontano dal lavoro, sia i contributi previdenziali che quelli assistenziali.

Si inserisce in questo quadro, sostanzialmente immutato rispetto alla previgente disciplina dell’art 18, la possibiltà per i licenziamenti cd. di minor gravità ( nelle altre ipotesi, cosi definti dal testo di legge) in relazione all’ingiustificato motivo o ingiusta causa delle motivazioni accertate davanti al giudice siano esse di natura oggettiva che soggettiva, la possibilità di corrispondere in luogo della tutela alla reintegrazione del posto di lavoro un’indennità risarcitoria nella misura - questa volta superiore a quelle dell’ipotesi precenti richiamate - di un minimo di dodici mensilità ad un massimo di ventiquattro; modulabili a discrezione del giudice in base a determinati criteri a cui la legge rimanda.

In sostanza per esemplificare ancora, la legge divide le ipotesi di licenziamento tra quelle a tutela cd. forte, con cui obbliga il datore a reinserire il lavoratore al proprio posto, da quelle - la novità - a tutela cd. debole, che risconosce - diversamente - la sola corresponsione dell’indennità risarcitoria a fronte dell’illegittimità accertata del licenziamento.
Infine, con la terza direttrice di riforma si introduce uno specifico rito, sulla falsa riga di quello cautelare, al fine di creare una corsia preferenziale per le controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti.

Il tutto poi va confrontato, con una riforma di più ampio respiro, anch’essa all’interno della medesima legge ( quarta direttrice) che attraverso l’Aspi ( assicurazione sociale per l’impiego) renderà più efficiente, equo e coerente l’assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione e di rafforzamento dell’occupabilità delle persone. In sostanza, da oggi, le imprese dovranno “farsi carico con un aggravio di costi per le stesse” di una forma di assicurazione dove confluirà in un unico strumento, l’Aspi appunto, l’indennità di mobilità e quella di disoccupazione.

martedì 12 giugno 2012

Articolo Eco del Tevere - Riduzione del numero dei parlamentari, fine del bicameralismo perfetto, rafforzamento dell'esecutivo nell'ottica del semi-presidenzialismo. Queste le ipotesi di riforma al vaglio del Parlamento.

 Le nostre Istituzioni, per come ce l'hanno tramandate i nostri Padri costituenti , appiano, oggi, con il passare del tempo 'ingiallite' e al pari non più idonee a espletare la propria funzione repubblicana per le quali sono nate e cioè quella di tradurre le istanze popolari in azioni comuni. E così, oggi, complice anche la crisi economica si fa più forte l'esigenza di rinnovarle al fine di correggere e snellire tutte quelle regole che fanno del nostro sistema paese una democrazia “bloccata”, o per meglio dire “zoppa” in quanto non più capace di coniugare la rappresentanza democratica con l'efficienza delle istituzioni viste nella loro complessità. Per questa ragione, e per ciò solo, al di là delle scelte che il Parlamento porterà avanti nel proseguo di questo fine di legislatura, appare comunque “lodevole” che siano le stesse forze politiche che fanno parte di quel 'sistema' ad arrovellarsi attorno ad alcune ipotesi migliorative di riforma; definendo altresì, anche il percorso di intervento da assegnare in termini di priorità che nel proseguo andrò ad analizzare. Con il primo intervento, attualmente all'esame del Senato, si mira a ridurre sensibilmente il numero dei parlamentari portandoli ad un livello, che se non è in linea con quello delle maggiori democrazie occidentali, vede comunque nel suo complesso una riduzione importante dei suoi componenti. Infatti si passa dai 630 deputati attuali ai 508 e, per quanto riguarda il Senato, si scende dagli attuali 315 senatori a 254. Questa, almeno all'apparenza, è la parte della riforma che maggiormente riscuote consenso fra la gente ma che comunque va detto – per correttezza - poco incide in termini di risparmi per il contribuente-cittadino. Scendendo nel dettaglio, con il secondo intervento, sempre seguendo l'ordine della bozza di legge costituzionale targata Violante-Quagliariello, si tende – con essa - a ridefinire il perimetro delle competenze del Parlamento, mantenendo pur sempre intatta l'idea originaria di bicameralismo. Anche se questa volta non più perfetto, cioè con i due rami del Parlamento che fanno le medesime cose, ma – e diversamente - apportando qualche piccola modifica in termini di regolamento, che vede – più propriamente - Montecitorio, occuparsi delle materie contenute nel secondo comma dell'art. 117 della costituzione, cioè quelle definite a potestà legislativa esclusiva delle Stato. Mentre – di contro – a Palazzo Madama, toccherà tutto ciò che riguarda il terzo comma, sempre del 117, e cioè di legiferare in quelle materie che rientrano tra la competenza concorrente fra Stato e Autonomie periferiche. E con il fine ultimo, non nascosto, di introdurre un elemento di federalismo anche nelle istituzioni per meglio graduare le istanze centripete statuali, con le esigenze – di segno contrario - dei governi del territorio. Su questo aspetto, che attiene i rapporti fra il centro e la periferia, va altresì ricordato che numerose bozze di riforma giacciono in Parlamento e propongono in sé di rimettere in gioco la stessa idea di ripartizione del potere fra Stato, Regioni e Autonomie. Stante il fatto che, ad un decennio e rotti anni dalla legge costituzionale del 2001 - quella, per intenderci , che rivedeva taluni rapporti in termini di decentramento - , c'è bisogno a detta di molti autorevoli osservatori , di apportare a quella parte di costituzione qualche piccolo ritocco di segno inverso a quello che animò il legislatore di inizio secolo. Si è visto nella pratica che, la divisione in termini di sola competenza fra i diversi livelli istituzionali, se non corretta dalla sussidiarietà verso l'alto, contribuisce – essa stessa - ad acuire i conflitti invece che mitigarli e per ciò stesso a rendere ancora più lenta la macchina della burocrazia statuale. Urge, un ripensamento generale del sistema delle autonomie, magari spostando alcune materie che oggi sono di competenza concorrente su quelle di ordine esclusivamente statale e, mantenendo al contempo, la cornice federale disegnata dal nostro legislatore. Questa parte della riforma – a mio giudizio – è quella meno convincente fra quelle ipotizzate, stante il fatto che la differenza in termini concettuali fra le due Camere si basa tutta su una diversa attribuzione di competenze che - come ho chiarito sopra - porta irrimediabilmente con sé a situazioni di conflitto. Visto che, a priori, è difficile tracciare un confine preciso su ciò che sia “esclusivamente a competenza statale” o per contro sia “ concorrente” e, su questo, l'esperienza decennale di ricorsi davanti alla corte costituzionale dovrebbe insegnarci qualcosa. Il terzo punto, quello maggiormente ricco di novità, attiene invece al ruolo che l'esecutivo, il Governo, subirà dall'esito del percorso di modifica costituzionale avviato al Senato. E' indubbio, visto l'orientamento delle forze politiche in generale che l'idea di un forte premierato possa essere considerata una soluzione in sé condivisa e condivisibile ma c'è anche da ricordare che, sempre al Senato e sempre all'interno della maggioranza, si è innestato parallelamente e alternativamente - rispetto al premierato - un percorso diverso è forse più ambizioso che tende addirittura a postulare il cambiamento della forma di governo da parlamentare a semi-presindenziale. Andando con ordine, cinque sono gli emendamenti apportati alla bozza Violante-Quagliariello, sulla quale – come accennato – si innesta un percorso semi-presidenzialista, per concentrarsi in sostanza su tre aspetti fondamentali. Il primo, l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Repubblica da tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età. Dunque, non più un Presidente super partes slegato dall'agone politico e strenuo difensore della Costituzione. Ma, diversamente, un leader che presiede il Consiglio dei Ministri, nomina il Primo Ministro ( non più Presidente del Consiglio) e su proposta di questo nomina e revoca i singoli Ministri restando in carica cinque anni con la facoltà di rielezione per una sola volta. Accanto a lui, il Primo Ministro, scelto fra le forze di maggioranza, una sorta di “ comandante in seconda” che compie le scelte politiche quotidiane, dirige e coordina l'attività dei ministeri e dell'amministrazione in generale. Il secondo punto, invece attiene, i rapporti fra Parlamento e Governo - in particolare con il Primo Ministro - fortemente 'razionalizzati' da una previsione speciale di preferenza dei disegni di legge, da quest'ultimo presentati, su quelli proposti dai singoli parlamentari, in ordine ai lavori dell'assemblea e con dei tempi cadenzati riguardo all'iter conseguito. In pratica il Primo Ministro diventa il dominus, dettando l'agenda del Parlamento e potendo richiedere altresì al Presidente della Repubblica anche lo scioglimento del Parlamento stesso. In sostanza il ruolo del Parlamento viene fortemente ridimensionato nei suoi effetti pur garantendo altresì - ed è il terzo aspetto da evidenziare – uno statuto di garanzia delle minoranze in Parlamento - azionabile da un quarto dei parlamentari - con il quale sollevare questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate in un termine non superiore a giorni trenta. Da ultimo, si pensa di collegare alla suddetta ipotesi di riforma anche la previsione di modifica del sistema elettorale in senso maggioritario a doppio turno, per esaltare – al contempo - il carattere maggioritario insito nel semi-presidenzialismo da un lato e, dall'altro, (sull'ipotesi di riforma parlamentare) valorizzare il ruolo dei maggiori partiti a discapito di quelli più piccoli e al fine di rendere più stabile e razionale il sistema politico in generale.