L’Unione Europea e gli osservatori internazionali da anni chiedono all’Italia di adottare una serie di riforme strutturali per favorire il rilancio dell’economia. Una di queste riguarda, appunto, il mercato del lavoro del quale si chiede, rispettivamente e principalmente, da un lato una maggiore flessibilità in entrata per invogliare le imprese ad assumere nuovi lavoratori; e dall’altro lato meccanismi meno restrittivi per quanto riguarda la cosiddetta flessibilità in uscita attraverso licenziamenti individuali anche in deroga al temuto articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che comunque rimarrebbe in vigore anche nell’ipotesi di riforma prospettata dal Governo.
In sostanza si tratta di spezzare quel “dualismo nelle tutele” che vede contrapposti da un lato quei lavoratori ipergarantiti e ormai assorbiti dal sistema e, dall’altro lato tutti gl’altri che invece rimangono fuori e si trovano in uno stato di precarietà protratto nel tempo.
L’intenzione del Governo, e in particolare, del Ministro titolare del dicastero delle Politiche Sociali e del Lavoro, Fornero, è proprio quello di mitigare il fenomeno della precarietà sopra ricordato - come effetto delle “formule contrattuali a tempo” - mantenendo però al contempo la flessibilità del mercato in entrata delle riforme, rispettivamente delineate nel pacchetto Treu e nella legge Biagi. Le novità dunque, se possiamo definirle tali, ricadrebbero tutte sulla cosiddetta flessibilità in uscita e cioè sulla possibilità per le imprese, anche per quelle di maggiori dimensioni, di licenziare - poi nel proseguo vedremo in che limiti - il singolo lavoratore per motivi economici, tecnici o organizzativi fatta eccezione per quelli cd.discriminatori.
Una proposta del genere, è ferma in Senato, e vede come primo firmatario il Sen. Nerozzi e fra gli altri anche il giuslavorista e senatore Pietro Ichino e reca norme per l’istituzione del contratto unico di ingresso ( CUI). Un’ipotesi, questa, che ha un precedente illustre nella proposta di “Statuto dei Lavori” di Biagi e Treu; poi ripresa , recentemente, ( nel novembre 2010) dall’ora Ministro Maurizio Sacconi se pur con delle differenze di contenuto. Infatti, nella versione “sacconiana” si dà maggiormente risalto alla disciplina del nuovo apprendistato per farne, diversamente e contrariamente alla proposta Ichino, il rapporto prevalente nel primo accesso (e nel rinserimento ) nel mercato del lavoro. Con la previsione, questa la novità, dell’estensione dell’applicazione della medesima figura contrattuale anche alle collaborazioni coordinate e continuative ( anche nella modalità a progetto ) e ai titolari di partita IVA la cui posizione di dipendenza dal committente sia accertata.
Seguendo, invece, il percorso della proposta di iniziativa legislativa Nerozzi-Ichino, che sta alla base appunto della Riforma Monti-Fornero, emerge chiaramente già dalla Rubrica del disegno di legge la ratio della norma e cioè quella di istituire una figura contrattuale di base a tutele progressive al fine di conciliare la flessibilità - richiesta dal mercato - con le esigenze di stabilità dei lavoratori. Questo però non significa che con il CUI verrà introdotta un’ulteriore figura contrattuale da aggiungere alle quarantaquattro già esistenti. Al contrario, la sua “unicità” sta nel fatto che il contratto è da intendere a tutti gli effetti come un contratto “standard” a tempo indeterminato a cui si riconoscono e garantiscono tutele minime e puntuali a tutti i lavoratori, anche a quelli che oggi sfuggono alle maglie della contrattazione collettiva; oggi decentrata. Difatti, con la presente, non si proibisce l’uso della altre formule contrattuali cd. atipiche, ma si mira, diversamente, a scoraggiarne l’uso, o meglio a renderle meno competitive rispetto alla regola del contratto a tempo indeterminato. A questo fine il ddl Ichino modifica la disciplina vigente dei contratti a termine, prevedendo, accanto alla reintroduzione di vincoli causali oggettivi ( stagionalità, sostituzione temporanea di lavoratori, lavori nello spettacolo) un vincolo riferito al contenuto minimo della prestazione lavorativa, fissato in Euro venticinquemila ( 25.000) annui lordi per una prestrazione di lavoro subordinato a tempo determinato. In più, per le forme cosiddette di parasubordinazione, quali le collaborazioni a monocommittenza, si prevede che, in aggiunta al vincolo di natura retributiva, da specificare poi nella normativa di dettaglio, gli oneri contributivi previdenziali dovranno essere portati gradualmente allo stesso livello del lavoro di natura subordinata. Questo, a grandi linee, è quanto emerge dal dettame, sul quale poi va precisato che la medesima figura andrà a operare secondo un’articolazione composta da due fasi, la prima definita di “ ingresso” di durata non superiore a tre anni, e una successiva “fase di stabilità” caratterizzata da un meccanismo di tutela progressiva della stabilità. Con la previsione, che in caso di lincenziamento al lavoratore venga in ogni caso riconosciuta un’indennità economica di valore decrescente nell’arco del triennio durante il quale sarà impegnato in un piano di ricollocamento lavorativo. Per poi, a decorrere dall’inizio della fase di stabilità, riprendere vigore la tutela reale laddove già prevista nell’ordinamento vigente. Questo sta a significare che la flessibilità si riduce ai primi tre anni di rapporto, dopo di che, ritrova espressione “il benedetto art.18” salvo che il Governo e con esso, le parti sociali, trovino un accordo in materia. ( Ne dubito fortemente!)
A completamento della riforma - che secondo i piani del Governo andrà comunque a regime non prima dell’autunno del 2013 - c’è la volontà di mettere in discussione l’assetto degli ammortizzatori sociali, con la previsione dell’unificazione delle tutele, così come previste, in luogo del trattamento di cassa integrazione per cessazione di attività, delle indennità di mobilità e di disoccupazione attraverso un unico strumento di tutela del reddito da estendere a tutti i lavoratori e per tutte le tipologie di lavoro. Ma sul punto, è bene precisarlo, non c’è accordo tra le parti in gioco e quel che è peggio, mancano le risorse pubbliche per addivinire ad una simile ipotesi conclusiva. Vedremo !
venerdì 9 marzo 2012
giovedì 2 febbraio 2012
Decreto liberalizzazioni
Decreto Legge n. 1 del 2012.
Le liberalizzazioni del decreto Monti. Sintesi normativa.
Lo scorso 24 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.1/2012 ( meglio conosciuto come decreto “Liberalizzazioni” ) che reca“ Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” del sistema Italia. E, a parlare di urgenza, è lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri Monti nel corso della conferenza stampa di presentazione dello schema di decreto che chiarisce nel senso che segue i provvedimenti che sono stati presi “ si tratta - spiega il professore - di un insieme di provvedimenti volti a migliorare la qualità della vita dei cittadini, come anche la competitività dell’economia attraverso il miglioramento della produttività generale”.
Andando nel dettaglio dei provvedimenti presi, fra gli interventi “più apprezzati” - esordisce così il premier Monti davanti ai giornalisti - ci sono una serie di previsioni di disposizioni ( contenute nel decreto) che mirano da un lato a semplificare e a deregolamentare; dall’altro lato a introdurre meccanismi di trasparenza, equità e concorrenza nelle professioni, come anche norme per la libera impresa. In altre parole “ equità, rigore e crescita” il leit motiv che ha segnato i primi passi del Governo del professore.
Il primo articolo del decreto parla, a proposito di impresa, di “liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi “ attraverso una vera e propria opera di “sfoltimento” di una serie di norme ritenute inutili e di intralcio alla libera iniziativa economica. Si parla di circa “trecento norme” che alla data del decreto e, sempre che lo stesso venga convertito in legge, perderanno la loro efficacia. Per lo più si tratta di divieti e restrizioni ritenuti incompatibili con le regole della concorrenza e della apertura dei mercati. In particolare, si riferiscono a “ limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o atti preventivi di assenso dell’amministrazione pubblica comunque denominati per l’avvio di un’attività economica e, sempre che - taluni divieti e restrizioni - non siano giustificati da interessi di natura generale”.
Sempre sul lato dell’iniziativa economica, è interessante ricordare che, per i giovani ( under 35), il terzo articolo del decreto riconosce la facoltà ai medesimi di costituire società a responsabilità semplificata: con un “solo euro” di capitale sociale. Una norma chiave, questa, neanche a dirlo intenzionalmente “sbandierata” sul piano politico e ideologico da questo Governo e che , anche se non avrà risvolti sul piano pratico - visto che il vero problema oggi per l’impresa è l’accesso al credito -, ha comunque e diversamente, un valore positivo sul piano simbolico.
Sempre per quanto riguarda l’impresa, poi, con l’art. 2 ( del decreto) è stata introdotta un’importante novità in materia di giustizia mediante l’istituzione del “Tribunale delle imprese”. Non si tratta, pertanto, di un Tribunale ad hoc, quanto piuttosto dell’estensione delle competenze proprie delle sezioni specializzate già esistenti ( D.lgs 168/2003) per il contenzioso in materia di proprietà industriale e intellettuale a cui si aggiungono le nuove materie di competenza indicate dal decreto ( a cui rimando).
Per quanto riguarda, invece, le misure destinate ad apportare maggiore concorrenza e competitività al mercato, è interessante menzionare en passant tutte quelle norme del decreto che prevedono - è il caso di farmacie, notai, taxi ecc - una diversa regolamentazione sul lato dell’offerta dei servizi.
Le farmacie , in particolare, passeranno da una ogni quattromila abitanti a una ogni tremila e ci sarà la possibilità di fare sconti a piacimento sui farmaci in vendita; cambia anche l’orario di apertura al pubblico delle stesse, non più rigidamente impostato ma libero nelle forme. Situazione analoga anche per i notai che incrementeranno di numero, con la previsione di concorsi da espletare già a partire dal prossimo anno.
Per i taxi, è previsto l’incremento del numero delle licenze, salvo specificare ( nel decreto), solo “ove ciò sia ritenuto necessario anche in base a un’analisi per confronto di realtà comunitarie e comparabili” e sempre che tale incremento sia “ accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere una tantum “ a favore del singolo che ha già la licenza alla data del decreto. In sostanza, si tratta di riconoscere una forma di compensazione a titolo di indennizzo per chi si vedrà decurtare il valore della propria licenza a causa dell’aumento del numero delle stesse.
Norme affini anche per le categorie professionali “ cd. regolamentate “ attraverso l’abrogazione delle tariffe fissate nei massimi (visto che quelle minime non sono più cogenti da tempo) come anche previsioni atte a normare le modalità sostanziali di pattuizione del compenso per la prestazione professionale. Su quest’ultimo aspetto la legge precisa che dovranno essere pattuite al momento del conferimento dell’incarico e, in ogni caso - qualora il cliente lo richieda espressamente e per iscritto - dovranno indicare “ per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.
Altra novità riguarda le tariffe r.c. auto con l’obbligo in capo agli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi “ di informare il cliente, prima della sottoscrizione del contratto, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali “; e allo stesso tempo porre le stesse a confronto con quelle di “ almeno tre diverse compagnie assicuratrici non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazioni sui propri siti internet.”
Sempre per quanto riguarda i servizi assicurativi è degna di nota, fra le altre, anche la possibile emanazione, nei mesi a venire, di ulteriori decreti atti a definire le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni attraverso la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici e telematici. Questi dati, elaborati in un elenco, saranno messi a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo per eventuali accertamenti al codice della strada.
Fra le “altre liberalizzazioni”, troviamo anche quelle che riguardano il sistema di distribuzione dei carburanti. All’articolo 17, si legge: “ a decorrere dal 30 giugno dell’anno in corso tutte le clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari di impianti forme di esclusiva nell’approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il cinquanta per cento della fornitura complessivamente pattuita”. E ciò, al fine di incrementare la concorrenza e l’efficienza del mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali tra titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori degli impianti di distribuzione carburanti.
Infine, tra le tante novità è importante menzionare anche la previsione - contenuta nel decreto - per gli impianti fotovoltaici , con moduli collocati a terra in aree agricole,della cessazione degli incentivi previsti da leggi dello Stato. Questo, per la “gioia” dei tanti che hanno visto nello sviluppo delle fonti alternative uno strumento di integrazione del proprio reddito agricolo ( sic !).
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