Approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 4 ottobre, il decreto crescita bis, ribattezzato decreto 2.0 per le importanti novità contenute - anche se non le uniche presenti nello stesso - in merito all'implementazione e sviluppo della rete internet e nella digitalizzazione della P.A. Più precisamente, è obiettivo del Governo con questo secondo pacchetto di misure “ fare del nostro Paese - così, si legge nella relazione governativa che accompagna il decreto - un luogo nel quale l'innovazione rappresenti un fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese”.
Quattro , sono i capisaldi sui cui poggiano le norme del decreto e sui cui il Governo intende intervenire del medio periodo. Nel primo dei quattro capisaldi di intervento, ci sono le norme per l'applicazione dell'Agenda Digitale Europea, attraverso la quale “ l'Italia andrà a dotarsi nel breve periodo di uno strumento normativo forte per la realizzazione delle strategie, delle politiche e dei servizi di infrastrutturazione e innovazione tecnologica del Paese”.
Fra le novità più importanti, spicca - così recita il primo articolo del decreto legge - quella dell' “identità digitale” e dei “servizi innovativi” annessi. Ciò significa che, presto, si potrà dire addio alla vecchia carta di identità e alla tessera sanitaria; al loro posto, i cittadini potranno dotarsi di un unico documento elettronico, che consentirà di accedere più facilmente a tutti i servizi online della P.A. Tale documento, sostituirà progressivamente tutti quelli attualmente in circolazione, e sarà il punto di riferimento unitario attraverso cui il cittadino verrà registrato e riconosciuto dalle amministrazioni dello Stato.
Ancora, dal primo gennaio del 2013, ogni cittadino avrà la facoltà di comunicare con la P.A anche soltanto tramite un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), tanto da costituire domicilio digitale del cittadino e, in subordine , con annesso inserimento nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, in modo che possa essere utilizzabile da tutte le amministrazioni pubbliche.
Andando avanti - si legge nel decreto - fra le misura a favore delle famiglie per ovviare al cd.“ caro libri” c'è la possibilità , a partire dall'anno scolastico 2013-14, di accedere ai libri di testo in versione esclusivamente digitale, oppure in abbinato con il cartaceo. Sul versante della sanità, invece, a breve prendere corpo il “fascicolo sanitario elettronico (FSE), che conterrà tutti i dati digitali di tipo sanitario e socio-sanitario del cittadino, raccogliendo di fatto tutta la storia clinica del paziente. In più - a corollario - verrà accelerato anche il processo di digitalizzazione delle prescrizioni mediche, definendo tempi certi e uguali su tutto il territorio nazionale. Inoltre, il Governo intende nel mediato “ estendere la spendibilità delle prescrizioni - attualmente limitata alla singola regione – a tutto il territorio nazionale.
Scendendo di qualche articolo del decreto, precisamente l'art. 14, individua fra gli obiettivi strategici dell'agenda governativa, l'azzeramento del divario digitale infrastutturale nazionale attraverso “la diffusione della connessione internet anche in zone ancora non coperte attualmente dal servizio”. Il Governo in proposito, ha stanziato ulteriori centocinquanta milioni di euro, rispetto alle risorse già rese disponibili in precedenza . A queste si aggiungono le risorse che il Governo altresì si impegna a individuare per per la diffusione anche nella restante parte del territorio - per intendersi, quella già coperta dal servizio internet veloce - attraverso la messa in opera dell'”ultra banda larga” e annessi dispositivi wireless.
Ultimi due aspetti, da ricordare, ( e che afferiscono al primo caposaldo di intervento) sono la “monetizzazione e fatturazione elettronica” e gli adempimenti in merito alla “giustizia digitale”. Per il primo aspetto a decorrere dal 1 gennaio 2014, “ i soggetti – così si legge nell'art. 15 del decreto – che effettuano attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi, anche professionali, saranno tenuti, ad accettare pagamenti con carta di debito”. Per il secondo, invece, vengono introdotte disposizioni per snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni in modo da rendere più efficienti i servizi in ambito giudiziario tra cittadini e imprese. In particolare, “ nei procedimenti civili tutte le comunicazioni e notificazioni a cura delle cancellerie o delle segreterie degli uffici giudiziari verranno effettuate esclusivamente per via telematica” purché il destinatario sia munito di posta certificata.
Passando per il secondo caposaldo di intervento governativo, si introduce per la prima volta nel panorama legislativo italiano “un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative (ovvero comunemente conosciute con il termine di origine inglese, startup). Su questo, il Governo ha messo subito a disposizione circa 200 milioni di euro, sotto forma di incentivi e fondi per investimento. Naturalmente, non tutte le imprese di nuova costituzione possono accedere a tali benefici: è la stessa legge a indicare le caratteristiche e criteri per farne parte. Sostanzialmente, in sintesi, con il termine “nuova impresa innovativa” si fa riferimento a un preciso oggetto sociale, legato “allo sviluppo e alla commercializzazione di prodotti o servizi innovativi al alto valore tecnologico”.
Nel terzo caposaldo, invece, fra i tanti interventi, è interessante menzionare quello legato “all'accesso al credito delle piccole e medie imprese” divenuto, oggi , più che mai fondamentale nel corso della crisi. Sostanzialmente, la norma propone – senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato – che venga riconosciuto in favore di “confidi” ( consorzio di garanzia collettiva dei fidi) la possibilità diretta di attingere a fondi costituiti da contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici.
Nell'ultimo caposaldo, sempre nell'interesse del cittadino medio, c'è da rilevare come, con il presente decreto legge, da ora in avanti tutte le “clausole di tacito rinnovo eventualmente previste” nel contratto di assicurazione verranno abolite ex lege. Inoltre, sempre per decreto, verrà definito una schema di “contratto base” di assicurazione civile auto, nel quale “ prevedere tutte le clausole necessarie ai fini dell'adempimento di assicurazione obbligatoria” . Lo stesso, poi , dovrà essere reso pubblico anche tramite internet dalla compagnia assicurativa e dovrà essere accompagnato dal preventivo “sul costo complessivo individuando separatamente ogni eventuale costo per i vari servizi aggiuntivi.”
Da ultimo, a tutela del consumatore-assicurato, si inasprisce le norme sulla pubblicità , e più specificamente gli obblighi per le compagnie assicurative di predisporre nei propri siti internet “aree riservate attraverso le quali consentire ai propri clienti di verificare lo stato delle proprie coperture assicurative, le scadenze, i termini contrattuali sottoscritti, la regolarità dei pagamenti di premio” secondo procedure similari a sistemi di homebanking
lunedì 8 ottobre 2012
martedì 10 luglio 2012
La riforma del lavoro Fornero, e il tema dei licenziamenti. Ecco cosa cambia
Essenzialmente la riforma si sviluppa su quattro direttrici : nella prima, nell’ambito delle tipologie contrattuali esistenti , si mira a rendere, da un lato, più stabile e prioritario il lavoro subordinato a tempo indeterminato attraverso una serie di limiti e di pesi tendenti a rendere maggiormente onerosi i ccdd. contratti precarizzanti, quali quelli a tempo. E dall’altra parte, si eleva a percorso elettivo , l’apprendistato quale modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
Nella seconda direttrice, quella a proposito di “flessibilità in uscita” , c’è la parte - a mio giudizio - più importante e maggiormente significativa dell’intera riforma: e non tanto per le innovazioni successe a tale intervento, poche e di poco conto, ma per il cambiamento culturale insito nella riforma stessa che ha novellato l’articolo 18 dello statuto dei lavoratori, - quello per interci sul ” diritto alla reintegrazione del posto di lavoro” - che fino a poco tempo fa era ritenuto - a torto o ragione - per molti un vero e proprio tabù.
In quest’ordine di idee, la riforma Fornero ha avuto almeno un merito: quello di aver contribuito a cambiare il vocabolario e il linguaggio degli italiani.Così dalla novella dell’art.18 escono di scena le parole “reintragrazione e posto di lavoro “ per subentrarvi la più generica formula di principio “ tutela del lavoro in caso di illegittimo licenziamento”. Solo dal nome si evince che non è più il “posto di lavoro” che la legge aspira a tutelare, ma il lavoro inteso quale “ diritto contentibile e inalienabile al contempo” come del resto ha affermato con una celebre esternazione: “il lavoro non è un diritto”, la stessa Ministro Elsa Fornero a pochi giorni dall’approvazione in Parlamento della stessa riforma, in un’intervista rilasciata al prestigioso “Wall Street Journal” .
Entrando nel merito della questione dei licenziamenti individuali, si può con una certa tranquillità dire che la presente riforma non ha smantellato, come qualcheduno pensa, le tutele dei lavoratori, anzi in taluni casi sono state addirittura ampliate. Con ciò alludo alla cosidetta “tutela reale” o di “reintegrazione del posto di lavoro” che anche grazie alle modifiche apportate all’art. 18 rimane “ una forte e ineludibile garanzia a favore del lavoratore a fronte di licenziamenti ingiustificati.”
In particolare è stata tipizzata e rinforzata la formula “ licenziamento per motivi discriminatori o ritorsivi” che ha ottenuto la massima tutela offerta dal sistema attraverso “la declaratoria di nullità da parte del giudice, con sentenza che ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalemente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro”. In siffatta ipotesi, il giudice condannerà altresì il “datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore, stabilendo a tal fine un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito ( aliunde perceptum) nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative” . E comunque l’indennità, in tal caso non può essere inferiore a cinque mensilità.
Sempre sulla stessa scia, il giudice potrà condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del posto di lavoro di quel lavoratore che a fronte di quelle violazioni di maggior gravità si accerti l’insussistenza , o la manifesta insussistenza del fatto contestato che stato alla base del motivo o della causa di licenziamento, sia essa soggettiva e cioè legata alla condotta del singolo lavoratore sia essa oggettiva legata a ragioni di natura tecnica, organizzativa e produttiva. In questo caso, ad un siffatto precetto si aggiunge poi anche la condanna ad un’indennità risarcitoria equipollente - nei criteri di quantificazione sul dovuto - a quella del “licenziamento discrimitario” , ma diversa nella corresponsione degli stessi, e cioè nella misura che non potrà essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
Nell’uno e nell’altro caso, licenziamento discriminatorio da una parte e per ingiusitificato motivo o ingiusta causa grave dall’altra, il datore di lavoro è comunque tenuto, al di là della misura dell’indennità risarcitoria corrisposta, a versare, per il medesimo periodo che il lavoratore è rimasto lontano dal lavoro, sia i contributi previdenziali che quelli assistenziali.
Si inserisce in questo quadro, sostanzialmente immutato rispetto alla previgente disciplina dell’art 18, la possibiltà per i licenziamenti cd. di minor gravità ( nelle altre ipotesi, cosi definti dal testo di legge) in relazione all’ingiustificato motivo o ingiusta causa delle motivazioni accertate davanti al giudice siano esse di natura oggettiva che soggettiva, la possibilità di corrispondere in luogo della tutela alla reintegrazione del posto di lavoro un’indennità risarcitoria nella misura - questa volta superiore a quelle dell’ipotesi precenti richiamate - di un minimo di dodici mensilità ad un massimo di ventiquattro; modulabili a discrezione del giudice in base a determinati criteri a cui la legge rimanda.
In sostanza per esemplificare ancora, la legge divide le ipotesi di licenziamento tra quelle a tutela cd. forte, con cui obbliga il datore a reinserire il lavoratore al proprio posto, da quelle - la novità - a tutela cd. debole, che risconosce - diversamente - la sola corresponsione dell’indennità risarcitoria a fronte dell’illegittimità accertata del licenziamento.
Infine, con la terza direttrice di riforma si introduce uno specifico rito, sulla falsa riga di quello cautelare, al fine di creare una corsia preferenziale per le controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti.
Il tutto poi va confrontato, con una riforma di più ampio respiro, anch’essa all’interno della medesima legge ( quarta direttrice) che attraverso l’Aspi ( assicurazione sociale per l’impiego) renderà più efficiente, equo e coerente l’assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione e di rafforzamento dell’occupabilità delle persone. In sostanza, da oggi, le imprese dovranno “farsi carico con un aggravio di costi per le stesse” di una forma di assicurazione dove confluirà in un unico strumento, l’Aspi appunto, l’indennità di mobilità e quella di disoccupazione.
martedì 12 giugno 2012
Articolo Eco del Tevere - Riduzione del numero dei parlamentari, fine del bicameralismo perfetto, rafforzamento dell'esecutivo nell'ottica del semi-presidenzialismo. Queste le ipotesi di riforma al vaglio del Parlamento.
Le nostre Istituzioni, per come ce l'hanno tramandate i nostri Padri costituenti , appiano, oggi, con il passare del tempo 'ingiallite' e al pari non più idonee a espletare la propria funzione repubblicana per le quali sono nate e cioè quella di tradurre le istanze popolari in azioni comuni. E così, oggi, complice anche la crisi economica si fa più forte l'esigenza di rinnovarle al fine di correggere e snellire tutte quelle regole che fanno del nostro sistema paese una democrazia “bloccata”, o per meglio dire “zoppa” in quanto non più capace di coniugare la rappresentanza democratica con l'efficienza delle istituzioni viste nella loro complessità. Per questa ragione, e per ciò solo, al di là delle scelte che il Parlamento porterà avanti nel proseguo di questo fine di legislatura, appare comunque “lodevole” che siano le stesse forze politiche che fanno parte di quel 'sistema' ad arrovellarsi attorno ad alcune ipotesi migliorative di riforma; definendo altresì, anche il percorso di intervento da assegnare in termini di priorità che nel proseguo andrò ad analizzare.
Con il primo intervento, attualmente all'esame del Senato, si mira a ridurre sensibilmente il numero dei parlamentari portandoli ad un livello, che se non è in linea con quello delle maggiori democrazie occidentali, vede comunque nel suo complesso una riduzione importante dei suoi componenti. Infatti si passa dai 630 deputati attuali ai 508 e, per quanto riguarda il Senato, si scende dagli attuali 315 senatori a 254. Questa, almeno all'apparenza, è la parte della riforma che maggiormente riscuote consenso fra la gente ma che comunque va detto – per correttezza - poco incide in termini di risparmi per il contribuente-cittadino.
Scendendo nel dettaglio, con il secondo intervento, sempre seguendo l'ordine della bozza di legge costituzionale targata Violante-Quagliariello, si tende – con essa - a ridefinire il perimetro delle competenze del Parlamento, mantenendo pur sempre intatta l'idea originaria di bicameralismo. Anche se questa volta non più perfetto, cioè con i due rami del Parlamento che fanno le medesime cose, ma – e diversamente - apportando qualche piccola modifica in termini di regolamento, che vede – più propriamente - Montecitorio, occuparsi delle materie contenute nel secondo comma dell'art. 117 della costituzione, cioè quelle definite a potestà legislativa esclusiva delle Stato. Mentre – di contro – a Palazzo Madama, toccherà tutto ciò che riguarda il terzo comma, sempre del 117, e cioè di legiferare in quelle materie che rientrano tra la competenza concorrente fra Stato e Autonomie periferiche. E con il fine ultimo, non nascosto, di introdurre un elemento di federalismo anche nelle istituzioni per meglio graduare le istanze centripete statuali, con le esigenze – di segno contrario - dei governi del territorio. Su questo aspetto, che attiene i rapporti fra il centro e la periferia, va altresì ricordato che numerose bozze di riforma giacciono in Parlamento e propongono in sé di rimettere in gioco la stessa idea di ripartizione del potere fra Stato, Regioni e Autonomie. Stante il fatto che, ad un decennio e rotti anni dalla legge costituzionale del 2001 - quella, per intenderci , che rivedeva taluni rapporti in termini di decentramento - , c'è bisogno a detta di molti autorevoli osservatori , di apportare a quella parte di costituzione qualche piccolo ritocco di segno inverso a quello che animò il legislatore di inizio secolo. Si è visto nella pratica che, la divisione in termini di sola competenza fra i diversi livelli istituzionali, se non corretta dalla sussidiarietà verso l'alto, contribuisce – essa stessa - ad acuire i conflitti invece che mitigarli e per ciò stesso a rendere ancora più lenta la macchina della burocrazia statuale. Urge, un ripensamento generale del sistema delle autonomie, magari spostando alcune materie che oggi sono di competenza concorrente su quelle di ordine esclusivamente statale e, mantenendo al contempo, la cornice federale disegnata dal nostro legislatore.
Questa parte della riforma – a mio giudizio – è quella meno convincente fra quelle ipotizzate, stante il fatto che la differenza in termini concettuali fra le due Camere si basa tutta su una diversa attribuzione di competenze che - come ho chiarito sopra - porta irrimediabilmente con sé a situazioni di conflitto. Visto che, a priori, è difficile tracciare un confine preciso su ciò che sia “esclusivamente a competenza statale” o per contro sia “ concorrente” e, su questo, l'esperienza decennale di ricorsi davanti alla corte costituzionale dovrebbe insegnarci qualcosa.
Il terzo punto, quello maggiormente ricco di novità, attiene invece al ruolo che l'esecutivo, il Governo, subirà dall'esito del percorso di modifica costituzionale avviato al Senato. E' indubbio, visto l'orientamento delle forze politiche in generale che l'idea di un forte premierato possa essere considerata una soluzione in sé condivisa e condivisibile ma c'è anche da ricordare che, sempre al Senato e sempre all'interno della maggioranza, si è innestato parallelamente e alternativamente - rispetto al premierato - un percorso diverso è forse più ambizioso che tende addirittura a postulare il cambiamento della forma di governo da parlamentare a semi-presindenziale.
Andando con ordine, cinque sono gli emendamenti apportati alla bozza Violante-Quagliariello, sulla quale – come accennato – si innesta un percorso semi-presidenzialista, per concentrarsi in sostanza su tre aspetti fondamentali. Il primo, l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Repubblica da tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età. Dunque, non più un Presidente super partes slegato dall'agone politico e strenuo difensore della Costituzione. Ma, diversamente, un leader che presiede il Consiglio dei Ministri, nomina il Primo Ministro ( non più Presidente del Consiglio) e su proposta di questo nomina e revoca i singoli Ministri restando in carica cinque anni con la facoltà di rielezione per una sola volta. Accanto a lui, il Primo Ministro, scelto fra le forze di maggioranza, una sorta di “ comandante in seconda” che compie le scelte politiche quotidiane, dirige e coordina l'attività dei ministeri e dell'amministrazione in generale.
Il secondo punto, invece attiene, i rapporti fra Parlamento e Governo - in particolare con il Primo Ministro - fortemente 'razionalizzati' da una previsione speciale di preferenza dei disegni di legge, da quest'ultimo presentati, su quelli proposti dai singoli parlamentari, in ordine ai lavori dell'assemblea e con dei tempi cadenzati riguardo all'iter conseguito. In pratica il Primo Ministro diventa il dominus, dettando l'agenda del Parlamento e potendo richiedere altresì al Presidente della Repubblica anche lo scioglimento del Parlamento stesso. In sostanza il ruolo del Parlamento viene fortemente ridimensionato nei suoi effetti pur garantendo altresì - ed è il terzo aspetto da evidenziare – uno statuto di garanzia delle minoranze in Parlamento - azionabile da un quarto dei parlamentari - con il quale sollevare questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate in un termine non superiore a giorni trenta.
Da ultimo, si pensa di collegare alla suddetta ipotesi di riforma anche la previsione di modifica del sistema elettorale in senso maggioritario a doppio turno, per esaltare – al contempo - il carattere maggioritario insito nel semi-presidenzialismo da un lato e, dall'altro, (sull'ipotesi di riforma parlamentare) valorizzare il ruolo dei maggiori partiti a discapito di quelli più piccoli e al fine di rendere più stabile e razionale il sistema politico in generale.
mercoledì 9 maggio 2012
Spending review
Spending Review: il Governo prova a rivedere la spesa pubblica.
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 30 aprile, le nuove norme in materia di spending review attraverso le quali il Governo intende procedere, tra luglio e dicembre di questo anno, a rivedere la spesa pubblica al ribasso per una cifra in Euro poco superiore ai quattro miliardi. Questi, i risparmi di spesa che il nuovo super commissario, l’aretino Enrico Bondi, dovrà scovare, in tempi ristretti, tra le “sacche” di inefficienza nella gestione del pubblico denaro. Se non dovesse riuscirci, il Governo porta comunque in “dote”, in alternativa , un ritocco - l’ennesimo - verso l’alto dell’imposta sui consumi. In sostanza , i risparmi di spesa che il “super tecnico nominato dai tecnici” dovrà nell’immediato affrontare, serviranno esclusivamente per evitare alle famiglie e ai consumatori di subire un ulteriore aumento dell’IVA; questa volta però al ventitré per cento di aliquota!.
Andando nel dettaglio del decreto si legge che “il mandato del super commissario - più i due sub commissari, Giuliano Amato e l'editorialista del Corriere Giavazzi - è a termine”. Concludendosi a maggio del prossimo anno. E che in questo arco di tempo i super consulenti dovranno individuare un piano di revisione ragionevole della spesa affrontando di petto alcune anomalie del nostro sistema e, in particolare, dovranno individuare - in detto termine - attraverso “un’attenta analisi dei costi intermedi, i livelli di spesa ottimale per l’acquisto di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni.” Con l’ulteriore compito di supervisionare e coordinare l’attività di approvvigionamento di taluni beni e servizi delle Pubbliche Amministrazione centrali e periferiche, fatta eccezione per le spese della Presidenza delle Repubblica, il Senato e la Camera dei Deputati e la Corte Costituzionale che manterranno invariata la propria autonomia di spesa.
Fra i poteri che il decreto dà al team di commissari, c’è anche il diritto di “ corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione necessaria per l’adempimento delle loro funzioni” ma al contempo rispettando la sussidiarietà fra livelli gestionali. E con un specifica indipendenza e autonomia nelle scelte, anche nei confronti del Parlamento, per renderli a tal riguardo praticamente immuni da indebiti condizionamenti esterni. Per questo “bel po' di lavoro” i commissari percepiranno un’indennità complessiva pari a Euro duecento trentatré mila euro per un solo anno di attività: questo è quanto in definitiva costerà al contribuente la super consulenza dei tre commissari.
Ma il Governo, nel proprio sito istituzionale, non si è limitato a indicare i tagli da effettuare al trentuno di dicembre dell'anno in corso ma ha anche individuato il percorso guida, fatto di criteri e analisi comparative dei costi nella gestione delle pubbliche amministrazioni, a cui i commissari dovranno attenersi nel loro piano di revisione della spesa nel medio e lungo periodo. Dai dati pubblicati sul sito internet del Governo emerge a chiare lettere che nel passato ventennio la spesa - e con esso il differenziale di spesa storica delle varie branchie della P.A - è aumentato più che rapidamente rispetto al costo dei beni e dei servizi stessi; con un aggravio per il contribuente di maggiori tributi per circa settanta miliardi di euro. La maggiorparte dei quali arrivano da una gestione poco oculata della sanità che nell’ultimo ventennio è aumentata del trentasette per cento circa e, parimenti, le spese per l’istruzione sono aumentate nello stesso periodo del diciassette per cento. E allo stesso tempo senza che il cittadino-contribuente e fruitore abbia visto di pari passo un corrispondente aumento dell’utilità nel servizio stesso. Infatti, a corollario dell’analisi della spesa complessiva offerta dal Governo, emerge che meno della metà della spesa pubblica sul reddito nazionale complessivo si traduce poi in servizi e sussidi per il cittadino; l’altra parte invece se ne va per pagare il costo del servizio stesso.
Da segnalare, poi, in positivo la scelta del Governo di far partecipe il cittadino nell’indicazione delle spese da tagliare attraverso un'apposita sezione del sito web di Palazzo Chigi per poter esprime la propria di idea di revisione della spesa. A poche ore dal lancio del modulo “esprimi la tua opinione”sono arrivate al terminale del Governo quasi centomila segnalazioni di cittadini sul come affrontare la spending review agevolando non di poco i tecnici nel affrontare il lavoro di analisi, razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
Sempre per decreto poi, il governo ha voluto fin da subito dare un taglio sostanziale alle spese per convegni e rappresentanza, come anche porre le basi per un ridimensionamento delle Strutture dirigenziali esistenti attraverso – si legge nel decreto - l'accorpamento di sedi di enti società pubbliche. Altra novità, infine, riguarda gli immobili di proprietà pubblica che eccedono i fabbisogni delle Amministrazioni che dovranno essere restituiti all'Agenzia del Demanio; sempre a tal fine poi le amministrazioni dovranno porre in essere una ricognizione degli immobili in uso e fin dove è possibile cercare di comprimere le spese per fitti passivi.
giovedì 12 aprile 2012
L’Imposta Municipale Propria.
L’Imposta Municipale Propria così si chiama la “ nuova tassa” introdotta lo scorso dicembre dal Governo Monti, è nata in via sperimentale come Imposta Municipale Unica con l’obiettivo ambizioso e riformatore di semplificare in un’unica soluzione l’imposta sul reddito delle persone fisiche, le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari sui beni non locati e la vecchia imposta comunale sugli immobili ( ICI). Nel marzo dello scorso anno, il Governo Berlusconi nel quadro di un più ampio disegno di riforma in senso federalista decise di stabilirne l’introduzione, nella sua versione “ definitiva “, a partire dall’anno 2014 e a limitarne l’applicazione ai soli immobili diversi dalla abitazione principale e dalle relative pertinenze. Così, il decreto “Salva Italia” di fine dicembre - diversamente e rispetto al precedente decreto di marzo - non ha fatto altro che anticiparne l’introduzione in via sperimentale a partire dall'anno in corso.
Il testo della legge, prevede - viste anche le recenti modifiche apportate al decreto fiscale attualmente in conversione alla Camera - che il pagamento dell’imposta sia suddiviso in due rate, rispettivamente il 16 giugno a titolo di acconto ( con proroga al 18) e il 16 dicembre a conguaglio. L’imposta dovrà essere pagata da tutti coloro che hanno il possesso di beni immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le relative pertinenze , le aree fabbricali (compresi gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa) ed i fabbricati rurali, per i quali è prevista l’obbligatoria iscrizione al catasto fabbricati. Diversamente, per i fabbricati agricoli il decreto “Salva Italia” prevede l’obbligo di dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre dell’anno in corso e il versamento della imposta municipale relativa agli stessi in un’unica soluzione da pagare , questa , entro il 16 dicembre pv. Per gli altri, il termine per la dichiarazione degli immobili posseduti alla data del 1 gennaio, è del 30 luglio.
Le recenti modifiche al decreto fiscale - come anticipato sopra - hanno fatto sì che l’acconto del 18 giugno si concretizzerà nel versamento della metà dell’importo ottenuto applicando alla base imponibile (che si calcola con la rendita catastale o domenicale rivalutata e moltiplicata per un coefficiente fisso che varia a seconda della categoria dell’immobile) le aliquote di base; e cioè lo 0,4 per cento per le abitazioni principali e le relative pertinenze; lo 0,76 per le altre abitazioni; lo 0,2 per i fabbricati rurali. Nel frattempo, i Comuni in vista dell’approvazione dei bilanci da chiudere entro il 30 giugno dell’anno in corso, potranno iscrivere nei preventivi le entrare Imu sulla base degli importi con le aliquote così predeterminate. Ed entro il 30 settembre, i Sindaci e i rispettivi Consigli Comunali, sulla base dei primi dati di gettito che inizieranno ad affluire da fine luglio, potranno modulare - in virtù dei risultati parziali - in aumento o in diminuzione le aliquote e le detrazioni da applicare. E questo perché i Comuni hanno la facoltà di variare le aliquote nel limite minimo e massimo rispettivamente dello 0,2 e dello 0,6% per l’abitazione principale e dello 0,46 e 1,06% per tutti gli altri immobili; con possibilità inoltre di scendere allo 0,4% per gli immobili locati e per quelli posseduti dalle persone giuridiche. Ciò comporterà che il cittadino-contribuente, fino a settembre, potrebbe ancora non sapere - conti alla mano - quanto debba realmente pagare di imposta per l’anno in corso.
A questa situazione di incertezza, deve poi aggiungersi la facoltà concessa al Governo di ritoccare le aliquote e le detrazioni entro il 10 dicembre: oggi stabilite nella misura di duecento Euro per l’abitazione principale più cinquanta Euro per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni; e fino ad un massimo di seicento Euro.
Tutto ciò si trasforma in una vera e propria incognita per il contribuente sul quantum di imposta da pagare a saldo, visto anche che il conguaglio di dicembre potrebbe essere appesantito dalle novità che nel frattempo il Comune - da un lato - e il Governo - dall’altro - apporteranno nel corso del mese di settembre e dicembre sul versante delle detrazioni e delle aliquote da applicare. Ragione per cui, la rata di dicembre potrebbe essere molto superiore a quella preventivata al momento dell’acconto di giugno. E questo perché, come anticipato, l’acconto si calcola sulla aliquota di base prevista dalla legge, la quale potrebbe subire adeguamenti in aumento ad opera del Sindaco a partire da settembre, e per iniziativa del Governo sino a dicembre. Riformulando: il contribuente potrebbe trovarsi, in coincidenza del Santo Natale a spendere la propria tredicesima non per i regali e il cenone di Natale ma per mettersi in regola con la nuova imposta sugli immobili. (Spero di sbagliarmi, sic!)
Buone notizie invece per per i terreni degli imprenditori agricoli professionali (Iap) e dei coltivatori diretti. Sarà sottoposta a imposizione solo la parte di valore oltre i sei mila euro, e sono previste comunque riduzioni d’imposta dal 70% al 25% fino a trentadue mila euro di imposta. E per i fabbricati, considerati strumentali come le cascine e situati in Comuni a oltre mille metri di altitudine, scompare del tutto l’imposizione.
Altre novità potrebbero arriva nei prossimi giorni con la presentazione di emendamenti al decreto fiscale in sede di conversione. Facile immaginare che i Deputati non si limiteranno ad asseverare il testo uscito da palazzo Madama, ma diversamente vorranno dire la loro. In tal senso vanno lette le dichiarazioni fatte al Corriere della Sera del segretario del Pdl, Angelino Alfano, che ha annunciato la volontà di riaprire il capitolo Imu. Per Alfano, infatti ” l’imposta dovrebbe essere una tantum, non riproponibile così come è per l’anno 2013 e, per venire incontro alla famiglie, convenire con il Parlamento che la stessa sia rateizzabile.”
venerdì 9 marzo 2012
Riforma del mercato del lavoro tra flessibilità e stabilità. Le novità e i punti in discussione.
L’Unione Europea e gli osservatori internazionali da anni chiedono all’Italia di adottare una serie di riforme strutturali per favorire il rilancio dell’economia. Una di queste riguarda, appunto, il mercato del lavoro del quale si chiede, rispettivamente e principalmente, da un lato una maggiore flessibilità in entrata per invogliare le imprese ad assumere nuovi lavoratori; e dall’altro lato meccanismi meno restrittivi per quanto riguarda la cosiddetta flessibilità in uscita attraverso licenziamenti individuali anche in deroga al temuto articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che comunque rimarrebbe in vigore anche nell’ipotesi di riforma prospettata dal Governo.
In sostanza si tratta di spezzare quel “dualismo nelle tutele” che vede contrapposti da un lato quei lavoratori ipergarantiti e ormai assorbiti dal sistema e, dall’altro lato tutti gl’altri che invece rimangono fuori e si trovano in uno stato di precarietà protratto nel tempo.
L’intenzione del Governo, e in particolare, del Ministro titolare del dicastero delle Politiche Sociali e del Lavoro, Fornero, è proprio quello di mitigare il fenomeno della precarietà sopra ricordato - come effetto delle “formule contrattuali a tempo” - mantenendo però al contempo la flessibilità del mercato in entrata delle riforme, rispettivamente delineate nel pacchetto Treu e nella legge Biagi. Le novità dunque, se possiamo definirle tali, ricadrebbero tutte sulla cosiddetta flessibilità in uscita e cioè sulla possibilità per le imprese, anche per quelle di maggiori dimensioni, di licenziare - poi nel proseguo vedremo in che limiti - il singolo lavoratore per motivi economici, tecnici o organizzativi fatta eccezione per quelli cd.discriminatori.
Una proposta del genere, è ferma in Senato, e vede come primo firmatario il Sen. Nerozzi e fra gli altri anche il giuslavorista e senatore Pietro Ichino e reca norme per l’istituzione del contratto unico di ingresso ( CUI). Un’ipotesi, questa, che ha un precedente illustre nella proposta di “Statuto dei Lavori” di Biagi e Treu; poi ripresa , recentemente, ( nel novembre 2010) dall’ora Ministro Maurizio Sacconi se pur con delle differenze di contenuto. Infatti, nella versione “sacconiana” si dà maggiormente risalto alla disciplina del nuovo apprendistato per farne, diversamente e contrariamente alla proposta Ichino, il rapporto prevalente nel primo accesso (e nel rinserimento ) nel mercato del lavoro. Con la previsione, questa la novità, dell’estensione dell’applicazione della medesima figura contrattuale anche alle collaborazioni coordinate e continuative ( anche nella modalità a progetto ) e ai titolari di partita IVA la cui posizione di dipendenza dal committente sia accertata.
Seguendo, invece, il percorso della proposta di iniziativa legislativa Nerozzi-Ichino, che sta alla base appunto della Riforma Monti-Fornero, emerge chiaramente già dalla Rubrica del disegno di legge la ratio della norma e cioè quella di istituire una figura contrattuale di base a tutele progressive al fine di conciliare la flessibilità - richiesta dal mercato - con le esigenze di stabilità dei lavoratori. Questo però non significa che con il CUI verrà introdotta un’ulteriore figura contrattuale da aggiungere alle quarantaquattro già esistenti. Al contrario, la sua “unicità” sta nel fatto che il contratto è da intendere a tutti gli effetti come un contratto “standard” a tempo indeterminato a cui si riconoscono e garantiscono tutele minime e puntuali a tutti i lavoratori, anche a quelli che oggi sfuggono alle maglie della contrattazione collettiva; oggi decentrata. Difatti, con la presente, non si proibisce l’uso della altre formule contrattuali cd. atipiche, ma si mira, diversamente, a scoraggiarne l’uso, o meglio a renderle meno competitive rispetto alla regola del contratto a tempo indeterminato. A questo fine il ddl Ichino modifica la disciplina vigente dei contratti a termine, prevedendo, accanto alla reintroduzione di vincoli causali oggettivi ( stagionalità, sostituzione temporanea di lavoratori, lavori nello spettacolo) un vincolo riferito al contenuto minimo della prestazione lavorativa, fissato in Euro venticinquemila ( 25.000) annui lordi per una prestrazione di lavoro subordinato a tempo determinato. In più, per le forme cosiddette di parasubordinazione, quali le collaborazioni a monocommittenza, si prevede che, in aggiunta al vincolo di natura retributiva, da specificare poi nella normativa di dettaglio, gli oneri contributivi previdenziali dovranno essere portati gradualmente allo stesso livello del lavoro di natura subordinata. Questo, a grandi linee, è quanto emerge dal dettame, sul quale poi va precisato che la medesima figura andrà a operare secondo un’articolazione composta da due fasi, la prima definita di “ ingresso” di durata non superiore a tre anni, e una successiva “fase di stabilità” caratterizzata da un meccanismo di tutela progressiva della stabilità. Con la previsione, che in caso di lincenziamento al lavoratore venga in ogni caso riconosciuta un’indennità economica di valore decrescente nell’arco del triennio durante il quale sarà impegnato in un piano di ricollocamento lavorativo. Per poi, a decorrere dall’inizio della fase di stabilità, riprendere vigore la tutela reale laddove già prevista nell’ordinamento vigente. Questo sta a significare che la flessibilità si riduce ai primi tre anni di rapporto, dopo di che, ritrova espressione “il benedetto art.18” salvo che il Governo e con esso, le parti sociali, trovino un accordo in materia. ( Ne dubito fortemente!)
A completamento della riforma - che secondo i piani del Governo andrà comunque a regime non prima dell’autunno del 2013 - c’è la volontà di mettere in discussione l’assetto degli ammortizzatori sociali, con la previsione dell’unificazione delle tutele, così come previste, in luogo del trattamento di cassa integrazione per cessazione di attività, delle indennità di mobilità e di disoccupazione attraverso un unico strumento di tutela del reddito da estendere a tutti i lavoratori e per tutte le tipologie di lavoro. Ma sul punto, è bene precisarlo, non c’è accordo tra le parti in gioco e quel che è peggio, mancano le risorse pubbliche per addivinire ad una simile ipotesi conclusiva. Vedremo !
giovedì 2 febbraio 2012
Decreto liberalizzazioni
Decreto Legge n. 1 del 2012.
Le liberalizzazioni del decreto Monti. Sintesi normativa.
Lo scorso 24 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.1/2012 ( meglio conosciuto come decreto “Liberalizzazioni” ) che reca“ Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” del sistema Italia. E, a parlare di urgenza, è lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri Monti nel corso della conferenza stampa di presentazione dello schema di decreto che chiarisce nel senso che segue i provvedimenti che sono stati presi “ si tratta - spiega il professore - di un insieme di provvedimenti volti a migliorare la qualità della vita dei cittadini, come anche la competitività dell’economia attraverso il miglioramento della produttività generale”.
Andando nel dettaglio dei provvedimenti presi, fra gli interventi “più apprezzati” - esordisce così il premier Monti davanti ai giornalisti - ci sono una serie di previsioni di disposizioni ( contenute nel decreto) che mirano da un lato a semplificare e a deregolamentare; dall’altro lato a introdurre meccanismi di trasparenza, equità e concorrenza nelle professioni, come anche norme per la libera impresa. In altre parole “ equità, rigore e crescita” il leit motiv che ha segnato i primi passi del Governo del professore.
Il primo articolo del decreto parla, a proposito di impresa, di “liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi “ attraverso una vera e propria opera di “sfoltimento” di una serie di norme ritenute inutili e di intralcio alla libera iniziativa economica. Si parla di circa “trecento norme” che alla data del decreto e, sempre che lo stesso venga convertito in legge, perderanno la loro efficacia. Per lo più si tratta di divieti e restrizioni ritenuti incompatibili con le regole della concorrenza e della apertura dei mercati. In particolare, si riferiscono a “ limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o atti preventivi di assenso dell’amministrazione pubblica comunque denominati per l’avvio di un’attività economica e, sempre che - taluni divieti e restrizioni - non siano giustificati da interessi di natura generale”.
Sempre sul lato dell’iniziativa economica, è interessante ricordare che, per i giovani ( under 35), il terzo articolo del decreto riconosce la facoltà ai medesimi di costituire società a responsabilità semplificata: con un “solo euro” di capitale sociale. Una norma chiave, questa, neanche a dirlo intenzionalmente “sbandierata” sul piano politico e ideologico da questo Governo e che , anche se non avrà risvolti sul piano pratico - visto che il vero problema oggi per l’impresa è l’accesso al credito -, ha comunque e diversamente, un valore positivo sul piano simbolico.
Sempre per quanto riguarda l’impresa, poi, con l’art. 2 ( del decreto) è stata introdotta un’importante novità in materia di giustizia mediante l’istituzione del “Tribunale delle imprese”. Non si tratta, pertanto, di un Tribunale ad hoc, quanto piuttosto dell’estensione delle competenze proprie delle sezioni specializzate già esistenti ( D.lgs 168/2003) per il contenzioso in materia di proprietà industriale e intellettuale a cui si aggiungono le nuove materie di competenza indicate dal decreto ( a cui rimando).
Per quanto riguarda, invece, le misure destinate ad apportare maggiore concorrenza e competitività al mercato, è interessante menzionare en passant tutte quelle norme del decreto che prevedono - è il caso di farmacie, notai, taxi ecc - una diversa regolamentazione sul lato dell’offerta dei servizi.
Le farmacie , in particolare, passeranno da una ogni quattromila abitanti a una ogni tremila e ci sarà la possibilità di fare sconti a piacimento sui farmaci in vendita; cambia anche l’orario di apertura al pubblico delle stesse, non più rigidamente impostato ma libero nelle forme. Situazione analoga anche per i notai che incrementeranno di numero, con la previsione di concorsi da espletare già a partire dal prossimo anno.
Per i taxi, è previsto l’incremento del numero delle licenze, salvo specificare ( nel decreto), solo “ove ciò sia ritenuto necessario anche in base a un’analisi per confronto di realtà comunitarie e comparabili” e sempre che tale incremento sia “ accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere una tantum “ a favore del singolo che ha già la licenza alla data del decreto. In sostanza, si tratta di riconoscere una forma di compensazione a titolo di indennizzo per chi si vedrà decurtare il valore della propria licenza a causa dell’aumento del numero delle stesse.
Norme affini anche per le categorie professionali “ cd. regolamentate “ attraverso l’abrogazione delle tariffe fissate nei massimi (visto che quelle minime non sono più cogenti da tempo) come anche previsioni atte a normare le modalità sostanziali di pattuizione del compenso per la prestazione professionale. Su quest’ultimo aspetto la legge precisa che dovranno essere pattuite al momento del conferimento dell’incarico e, in ogni caso - qualora il cliente lo richieda espressamente e per iscritto - dovranno indicare “ per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.
Altra novità riguarda le tariffe r.c. auto con l’obbligo in capo agli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi “ di informare il cliente, prima della sottoscrizione del contratto, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali “; e allo stesso tempo porre le stesse a confronto con quelle di “ almeno tre diverse compagnie assicuratrici non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazioni sui propri siti internet.”
Sempre per quanto riguarda i servizi assicurativi è degna di nota, fra le altre, anche la possibile emanazione, nei mesi a venire, di ulteriori decreti atti a definire le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni attraverso la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici e telematici. Questi dati, elaborati in un elenco, saranno messi a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo per eventuali accertamenti al codice della strada.
Fra le “altre liberalizzazioni”, troviamo anche quelle che riguardano il sistema di distribuzione dei carburanti. All’articolo 17, si legge: “ a decorrere dal 30 giugno dell’anno in corso tutte le clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari di impianti forme di esclusiva nell’approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il cinquanta per cento della fornitura complessivamente pattuita”. E ciò, al fine di incrementare la concorrenza e l’efficienza del mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali tra titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori degli impianti di distribuzione carburanti.
Infine, tra le tante novità è importante menzionare anche la previsione - contenuta nel decreto - per gli impianti fotovoltaici , con moduli collocati a terra in aree agricole,della cessazione degli incentivi previsti da leggi dello Stato. Questo, per la “gioia” dei tanti che hanno visto nello sviluppo delle fonti alternative uno strumento di integrazione del proprio reddito agricolo ( sic !).
domenica 29 gennaio 2012
Prova
Venerdi' 18 dicembre 2009, alle ore 20, presso i locali del salone Colella inCastelferrato si svolgera' un incontro politico organizzato dal gruppo consiliare Il Girasole. In occasione della seconda uscita del periodico il Territorio, il gruppo d'opposizione incontra la cittadinanza per presentare il quadro attuale della politica e delle attivita' amministrative svolte nel corso del 2009.
L'incontro sara' motivo per presentare relazioni sulle attivita' svolte e progetti per il futuro, ma anche per valutare lo stato di salute del quadro politico locale ed offrire un momento di analisi amministrativa pura agli interessati ed ai piu' attenti osservatori. Argomenti principali della serata quindi saranno quelli legati alle carenze amministrative nella frazione, quelli legati all'assestamento di bilancio e di previsione 2010. Si dara' spazio quindi alle questioni legate al PRG approvato, sempre piu' oggetto di attenzione e studio.
E' fuori dubbio che una parte dell'elettorato insiste ancora per un ricorso penale alla magistratura ordinaria per quelle scelte amministrative non proprio trasparenti che sono emerse durante il processo formativo e che sono state alla base della campagna elettorale passata, con repliche dei responsabili amministrativi non propriamente convincenti se non addirittura provocanti.
Altri argomenti politici faranno da contorno alle questioni citate; saranno affrontati argomenti relativi ai problemi della gestione del servizio scuolabus con l'esame delle minacce di sospensione servizio ai ragazzi della scuola; allo scadente stato di manutenzione delle strade comunali; alla tanta ostentata "Tolleranza Zero" adottata sembrerebbe solo su via Roma, con multe a ripetizione solo nei dintorni del municipio; ai macati servizi di sicurezza e vigilanza nelle manifestazioni come quelle della ruzzola nel centro cittadino; alle infantili bugie amministrative sull'Unione dei Comuni; all'inerzia amministrativa nella pianificazione dei lavori pubblici. alle altre questioni legate ai servizi pubblici a domanda e alla raccolta differenziata. Si chiudera' alle 21,30 con il trasferimento, per quanti vorranno aderire, presso il ristorante La Castellana, per la cena natalizia e gli auguri di rito.
Gruppo Consiliare Il Girasole
Prova seconda volta
Venerdi' 18 dicembre 2009, alle ore 20, presso i locali del salone Colella inCastelferrato si svolgera' un incontro politico organizzato dal gruppo consiliare Il Girasole. In occasione della seconda uscita del periodico il Territorio, il gruppo d'opposizione incontra la cittadinanza per presentare il quadro attuale della politica e delle attivita' amministrative svolte nel corso del 2009.
L'incontro sara' motivo per presentare relazioni sulle attivita' svolte e progetti per il futuro, ma anche per valutare lo stato di salute del quadro politico locale ed offrire un momento di analisi amministrativa pura agli interessati ed ai piu' attenti osservatori. Argomenti principali della serata quindi saranno quelli legati alle carenze amministrative nella frazione, quelli legati all'assestamento di bilancio e di previsione 2010. Si dara' spazio quindi alle questioni legate al PRG approvato, sempre piu' oggetto di attenzione e studio.
E' fuori dubbio che una parte dell'elettorato insiste ancora per un ricorso penale alla magistratura ordinaria per quelle scelte amministrative non proprio trasparenti che sono emerse durante il processo formativo e che sono state alla base della campagna elettorale passata, con repliche dei responsabili amministrativi non propriamente convincenti se non addirittura provocanti.
Altri argomenti politici faranno da contorno alle questioni citate; saranno affrontati argomenti relativi ai problemi della gestione del servizio scuolabus con l'esame delle minacce di sospensione servizio ai ragazzi della scuola; allo scadente stato di manutenzione delle strade comunali; alla tanta ostentata "Tolleranza Zero" adottata sembrerebbe solo su via Roma, con multe a ripetizione solo nei dintorni del municipio; ai macati servizi di sicurezza e vigilanza nelle manifestazioni come quelle della ruzzola nel centro cittadino; alle infantili bugie amministrative sull'Unione dei Comuni; all'inerzia amministrativa nella pianificazione dei lavori pubblici. alle altre questioni legate ai servizi pubblici a domanda e alla raccolta differenziata. Si chiudera' alle 21,30 con il trasferimento, per quanti vorranno aderire, presso il ristorante La Castellana, per la cena natalizia e gli auguri di rito.
Gruppo Consiliare Il Girasole
venerdì 26 agosto 2011
economia

Manovra bis.

La manovra estiva tra tagli delle Province e Comuni, nuove tasse, liberalizzazioni e privatizzazioni.
La presente estate verrà ricordata, oltre per il caldo torrido di metà agosto , anche per la manovra di “lacrime e sangue”che il Governo si è apprestato a varare - in fretta e furia - fra luglio e agosto, al fine di evitare che la cd. “speculazione finanziaria” colpisse, dopo la Grecia, anche l’Italia.
La manovra estiva, è composta da un primo intervento correttivo della finanza pubblica varato a luglio ( D.L 98/2011) e di un secondo intervento - sempre con atto di decretazione d’urgenza - di metà agosto, reso quest’ultimo necessario dal riacutizzarsi della crisi dei mercati finanziari sia a livello mondiale che nei paesi dell’Eurozona.
Ambedue gli interventi, quello di luglio come quello di agosto, muovono dalla consapevolezza che la stabilità dei conti pubblici e le politiche di rigore sono elementi indispensabili e non più procrastinabili per un sana politica di rilancio economico. In questo senso, la crisi , ha avuto almeno il merito di spingere i vari governi nazionali a varare veri e propri programmi di risanamento pubblico, dopo un decennio di politiche di spesa pubblica alle stelle, e di debiti pubblici che tendevano a superare la soglia della ricchezza annuale prodotta .
Andando nel dettaglio della normativa, a luglio - come accennato - si sono poste le condizioni per un riequilibrio della finanza pubblica nel quinquennio a venire. Con l’obiettivo, coraggioso, di arrivare al pareggio di bilancio entro il 2016 attraverso una serie di provvedimenti che da un lato, andassero a privilegiare il risparmio sui centri di costo dei vari dicasteri e, dall’altro lato con la previsione di nuove entrare, andassero ad ampliare il gettito erariale per far fronte alla crisi finanziaria sul debito pubblico e, parallelamente, anche quella dei mercati borsistici.
La manovra di agosto, si è posta sulla scia della prima ed ha avuto il merito - sempre che il Parlamento si attivi per la conversione del decreto in legge - di anticipare alcuni temi che la manovra correttiva di luglio aveva spalmato nel triennio a venire.
Per semplificare potremo dividere l’azione estiva - cioè i due decreti del governo - su tre filoni di intervento: il primo, la politica e i costi della politica. Dove per tali si intendono da un lato, gli “stipendi” e i privilegi che la “casta” si riconosce a titolo di indennizzo per l’espletamento del mandato di rappresentanza popolare, e dall’altro lato, i costi degli apparati istituzionali: Parlamento, Regione, Provincia e Comune, tanto in termini di organizzazione che di funzionamento degli stessi.
Su questo frangente poi, è particolarmente sentita presso l'opinione pubblica anche la questione della soppressione delle province; come è altrettanto popolare la questione su la previsione dell’accorpamento obbligatorio dei Comuni sotto i 1.000 abitanti.
Se la manovra proseguisse il suo iter senza intoppi - per fare un esempio - la Regione Toscana si trovrebbe ad avere 3 province di meno, rispetto alle 10 odierne. E, ad essere soppresse sarebbero le province di Prato, Massa-Carrara e Pistoia che, nell’uno o nell’altro caso, non rientrerebbero nei parametri di territorio o abitanti indicati nel decreto.
Sul versante dell’accorpamento dei Comuni, invece, l’azione di razionalizzazione cadrebbe sull’obbligo da parte del piccolo Comune di intraprendere forme di associazioni di municipalità con altri Comuni contermini attraverso la creazione di nuove entità territoriali, la cd “Fusione di Comuni”.
Il secondo filone di intervento governativo si concentra , diversamente, sul lato delle entrate fiscali tanto in termini di nuove o maggiori entrate che di maggiori risparmi sulle spese in conto fiscale. Fra le prime ipotesi rientrano, l’adozione del ticket sulla sanità di 10 euro su visite e analisi e, il contributo di solidarietà del 5 per cento sui redditi sopra i 90.000 euro, e del 10 per cento sopra i 150.000 Euro. Anche se da anticipazioni di stampa, sembra che il contributo di solidarietà, pur se rimarrà tale come misura in sè, varierà in termini di prelievo, magari, aumentando la fascia di esenzione del reddito imponibile da “tassare”. Fra le seconde, rientra la previsione di tagli lineari da estendere a tutte le agevolazioni fiscali da un 5 per cento fino ad un 20 per cento nel 2014. Tra le voci da tagliare troviamo: gli assegni familiari, le spese sanitarie e di istruzione, redditi da lavoro dipendente, asili nido, sussidi e agevolazione per gli studenti universitari, ristrutturazioni edilizie, terzo settore, accise e credito d’imposta. Una mannaia che si prevede porterà nella casse dello Stato risparmi per 4 miliardi nel 2013 e 20 miliardi di euro nel 2014. Ma allo stesso tempo, potrebbe avere anche effetti di riflesso recessi , quest’ultimi, dovuti dalla minor capacità delle famiglie nella loro propensione al consumo.
Il terzo, e ultimo filone di intervento si riferisce a meccanismi di privatizzazione degli asset mobiliari e immobiliari pubblici e, di liberalizzazioni nel campo dei servizi e delle attività economiche.
Per quanto riguarda le privatizzazioni, oltre ad essere misure utili nel breve termine per dare ossigeno alle casse dello Stato, avranno nel lungo periodo - queste sì - effetti anche strutturali pro mercato, nel senso di una maggiore competitività sui beni e suoi servizi prodotti e, allo stesso tempo, libereranno ingenti risorse da destinare al risanamento del debito pubblico.
In uno studio condotto dall’Istituto Bruni Leoni, di poco tempo fa, si stimano ricavi derivanti dalla vendita di immobili di proprietà pubblica e di asset mobiliari su partecipazioni statali e di enti intermedi, per un valore che si aggira attorno ai 200 miliardi di euro, di cui circa la metà proveniente dalle società del Tesoro e la restante parte dalle cessioni immobiliari. Sul lato delle liberalizzazioni, il governo si appresta ad affrontare, assieme alle rappresentanze delle varie categorie delle professioni e degli esercenti, una riforma organica di sistema atta a ridefinire in senso liberale l’attività, gli orari e le licenze di bar, ristoranti, taxi, edicole ecc. Novità anche sul fronte delle corporazioni dei professionisti, con l’allineamento della normativa agli standard europei, attraverso l’introduzione del principio “ che è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”.
Un accenno, infine, a chiusura della analisi testé riportata , merita anche la “nuova forma di contrattazione collettività di prossimità” introdotta dal governo, e anch’essa disciplinata dal decreto ferragostano, che permetterà, nell’ottica di una migliorare occupabilità e redditività aziendale la possibilità che i contratti aziendali possano derogare, non solo della disciplina del contratto nazionale ma, entro certi limiti anche alla legge stessa. E questo, grazie ad un accordo firmato dal governo d’intesa con le maggiori sigle sindacali nazionali - lo scorso 28 giugno - che riformerà la materia dei contratti da lavoro dipendente nel senso di un’auspicata maggiore flessibilità dei rapporti fra lavoratore e l’impresa.
Alessandro Polcri -
mercoledì 13 aprile 2011
Giustizia: Un percorso che parte da lontano, per arrivare ad una riforma epocale di sistema

Il dieci marzo scorso, il Ministro Angelino Alfano a nome del Governo, di cui fa parte, ha esposto le linee direttrici di intervento legislativo in merito alla tanta agognata riforma della Giustizia. Si tratta precisamente, da un lato, di un disegno di legge costituzionale composto da 18 articoli (che andranno a modificare - se approvati - parte del Titolo IV della Carta Costituzionale ) e dall'altro, di una serie di leggi di rango primario atte a dare attuazione ai medesimi principi. In questo senso si può parlare - a ragion veduta - di un percorso di riforma, necessariamente lungo ed irto, da considerare in generale come “un primo passo di riforma verso una Giustizia più giusta e celere in linea con le maggiori legislazioni processuali degli altri Paesi Occidentali” come si è profuso a dichiarare nella conferenza stampa di presentazione del progetto di riforma lo stesso Ministro.
Per essere precisi, poi, tale percorso si inserisce in un più ampio cammino di riforme, in parte iniziato dal legislatore italiano nel lontano 1988 con l'approvazione del nuovo codice di procedura penale, ripreso poi dalla legislazione costituzionale del 1999 (quella del cd. Giusto Processo) e culminato nella riforma del codice di procedura civile del 2009. Tutti interventi , questi, accomunati da una maggiore sensibilità del Legislatore verso le tematiche afferenti il diritto alla difesa del cittadino-imputato, come anche quelle legate alle garanzie processuali tout court. Con l'intenzione poi, di spingersi oltre quella “cultura del sospetto” tipica dei modelli processuali inquisitori per raggiungere – diversamente - un più maturo equilibrio fra le parti del processo e il giudice (terzo e imparziale).
In sostanza, la presente riforma non fa altro che “ impacchettare”, cioè dare forma , alle legislazioni pregresse (che si incentravano più propriamente sul diritto alla difesa del cittadino- imputato), per addivenire - questa volta – ad una riforma complessiva del rapporto giudice-funzionario e sistema di giustizia in senso lato.
E' anche bene ricordare che,- tanto per evidenziare la storicità degli eventi - il codice di procedura penale viene alla luce proprio nel periodo successivo agli “anni di Piombo”, quando non si avvertiva più l'esigenza di mantenere intatte la legislazione speciale e punitiva tipica del codice Rocco e, quella serie di interventi di natura speciale legati al periodo, a cavallo degli anni '70 e '80, della cd. “ legislazione emergenziale”. Dove, maggiormente e diversamente, era forte l'esigenza dell'apparato statuale di dotare le forze di polizia giudiziaria e della magistratura requirente di una serie di strumenti , sì di alto impatto sui diritti dell'individuo, ma che si giustificavano con la protezione del più importante valore dell'ordine costituito repubblicano.
Entrando del dettaglio del disegno di legge costituzionale, si capisce chiaramente – a pelle - che il Governo tenderà a muoversi su quattro distinti pilastri di principio. Il primo, legato alla separazione delle carriere dei giudici ( oggi solo apparente e per funzioni) per introdurre successivamente nella legislazione di dettaglio anche due distinti concorsi, l'uno per l'accesso alla professione di giudice e l'altro per quello di pubblico ministero. Invero, più propriamente si ritiene che i magistrati ad inizio carriera dovranno decidere anticipatamente quale delle due strade percorrere. Il Pubblico Ministero, che riveste il ruolo della pubblica accusa, verrà più o meno equiparato all'avvocato della difesa. Il giudice, magistrato giudicante, sarà membro di un “ ordine autonomo e indipendente da ogni potere e soggetto soltanto alla legge”. Ciò imporrà che il Consiglio Superiore della Magistratura - oggi diviso per sezioni - sarà suddiviso in due organi distinti, con propri uffici e norme di funzionamento, l'uno più propriamente denominato “Consiglio Superiore della Magistratura Requirente” l'altro della “Magistratura Giudicante”.
Cambieranno anche le regole di composizione e funzionamento dei due organi, infatti, già a livello di carta costituzionale si indicherà , nei riformulati artt. 104-bis e ter , che i rispettivi componenti saranno eletti per metà da tutti i giudici ordinari appartamenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e, per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Ne fanno parte - inoltre - di diritto, il Presidente della Repubblica, che presiede , e rispettivamente il primo presidente e il primo procuratore della Corte di cassazione. La durata della carica di consigliere è di anni quattro e non possono essere rieletti. Peraltro, v’è da aggiungere che in un’ottica di ampia riforma, gli uffici del Pubblico Ministero dovrebbero essere istallati in edifici autonomi rispetto al Tribunale, affinché venga garantita sul serio l’equidistanza delle parti dal magistrato giudicante, anche attraverso una netta separazione degli uffici giudiziari.
Il secondo pilastro attiene all'introduzione della responsabilità dei magistrati, difatti il nuovo art. 113 bis Costituzione, sarà riformulato nel modo seguente: i magistrati sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato. E si farà rinvio, inoltre, ad una atto di normazione successivo, per disciplinare la responsabilità civile dei magistrati per i casi di ingiusta detenzione e di altra indebita limitazione della libertà personale.
Importante poi, la norma che estende la medesima responsabilità anche allo Stato. Oggi, nei fatti, risulta solo lo Stato l'unico responsabile degli atti e comportamenti indebiti dei propri magistrati-funzionari. E' facile intuire , poi, - per la portata della norma - “ il vespaio” di critiche che porterà con se tale intervento, anche perché, in molti considerano la responsabilità civile dei magistrati un “grimaldello” della attuale classe politica da utilizzare ad uso e consumo nei confronti dell'ordine dei magistrati.
Altra innovazione - sempre attinente al comportamento del magistrato nell'espletamento delle sue funzioni - a riguardo la previsione di una Corte di disciplina divisa per sezioni, alla quale spetterà il compito di decidere sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. La legge, poi, assicurerà “ l'autonomia e l'indipendenza dell'Alta Corte di Giustizia ed il principio del giusto processo nello svolgimento della sua attività. Anche la composizione del medesimo organo ricalca la disciplina della composizione degli altri componenti del Consiglio Superiore, sia per quanto attiene la quota di Consiglieri da eleggere in seduta comune in Parlamento sia per la quota da eleggere fra i togati della categoria di appartenenza.
Il terzo pilastro è quello relativo all'esercizio dell'azione penale, che rimarrà obbligatoria, cioè il PM avrà l'obbligo di esercitare l'azione penale nel caso di notizie di reato assunte, ma lo dovrà fare - questa la novità – secondo criteri stabiliti dalla legge. In parole più semplici, sarà la legge, anno per anno a indicare al PM i criteri di priorità dei procedimenti penali, e questo, in base ad una valutazione politica e non più a discrezione del magistrato. Come nei fatti lo è oggi. A questo aggiungasi che, con la nuova riforma - se andrà in porto – il PM e il giudice disporranno della polizia giudiziaria pur con i limiti stabiliti dalla legge, rimandando quindi a una legge ordinaria ulteriori chiarificazioni e limitazioni.
Ultimo aspetto della riforma a riguardo l'inappellabilità delle assoluzioni, su questo punto, il legislatore aveva contribuito già con la legge Pecorella ( 2006) a introdurre per atto normativo primario qualcosa di simile, ma la Corte Costituzionale in due pronunce diverse, l'una del 2007 e l'altra del 2008 dichiarò il testo parzialmente incostituzionale per contrarietà al principio di uguaglianza e di parità delle armi fra accusa e difesa, posto che l'accusa, in caso di assoluzione in primo grado dell'imputato rimaneva esautorata del potere proprio del PM di proporre appello. Così oggi, si ritenta in via costituzionale di far passare il principio per cui se il giudice di primo grado ha ritenuto che il fatto non sussiste o per altra formula liberatoria, anche il PM debba comunque astenersi dal proporre l'impugnativa, anche perché si tratterebbe di un'ipotesi di accanimento nei confronti dell'imputato risultato vittorioso con formula piena , ancorché in primo grado.
venerdì 28 gennaio 2011
La riforma Gelmini, è legge

Il legislatore dopo un iter di approvazione lungo e dibattuto, a causa delle numerose polemiche che si sono inserite dentro e fuori le Istituzioni, è riuscito comunque lo scorso dicembre “a portare a casa “la cd. Riforma Gelmini, volta a introdurre meccanismi di meritocrazia e di efficienza organizzativa all'interno del sistema universitario.
Si parla , - impropriamente - in subiecta materia di “Riforma”, anche se in verità si tratta di norme che meramente e principalmente si inseriscono nell'alveolo della normativa di settore per la riorganizzazione del sistema di reclutamento, organizzazione interna ed esterna dell'Università nel suo complesso. E a ciò, si aggiungono una serie di deleghe al Governo per introdurre elementi di competitività e di efficienza gestionale, nonché di meritocrazia da emanare entro l'anno di rifermento (2011 -12).
La riforma Gelmini, come voluta dal suo estensore e dalla maggioranza parlamentare che l'ha approvata, si inserisce in un più ampio dibattito che attiene al grado di competitività del nostro sistema universitario rispetto a quello degli altri Paesi Europei e non. I dati che emergono dalle analisi di settore sono preoccupanti e mettono bene in evidenza l'inadeguatezza del nostro “sistema sapere”. Basta rammentare che nel 2006 il numero dei laureati in Italia si presentava come in assoluto il più basso ( appena il 17%) fra i paesi OCSE, superato dalla Germania con il 22%, dalla Gran Bretagna con il 37%, dalla Spagna e USA con il 39%, dalla Francia con il 41% e dal Giappone con il 54%. E ad oggi – purtroppo - non risulta alcuna inversione di tendenza.
Paradossalmente, il dato però non sarebbe così sconfortante se ad un minor numero di laureati corrispondesse una maggiore “bravura” degli stessi, atteso che il vero significativo obiettivo da raggiungere per ogni sistema di alta formazione e di ricerca avanzata che si rispetti, è quello di creare sintonie con il mondo del lavoro attraverso la determinazione di un modello che abbia come finalità concreta la necessità di produrre laureati di maggior qualità utilizzando una selezione autenticamente rigorosa.
Non è un caso che, proprio oggi , le Università italiane risultino essere addivenute delle grandi ”aree di parcheggio” dove le famiglie e i giovani si aggrappano in attesa di tempi migliori ( a causa della presente stagnazione economica), salvo poi perdersi nella disillusione e nel fatalismo sterile e improduttivo che anima la mente delle nuove generazioni. Queste , a mio avviso le premesse (fenomenologiche) che molto sommariamente e sinteticamente hanno fatto da cornice al provvedimento in esame. Tal che oggi si può parlare - apertamente - di un primo passo verso più ampie prospettive che mettano in luce un nuovo modello universitario maggiormente funzionale agli interessi del lavoro. Si potrebbe anche sintetizzare il concetto, ponendo la riforma Gelmini “come punto di partenza e non di arrivo” verso un modello “nuovo e funzionale” dell'Università aperto a principi quali la concorrenza, l'efficienza e la meritocrazia.
Ora – nel proseguo - vediamo nel dettaglio, quali e come sono strutturate le innovazioni apportate dalla normativa testé oggetto di analisi. Partiamo dal titolo I della presente legge, a proposito di “organizzazione del sistema universitario”, il quale prevede, nel generale quadro di riordino complessivo della Pubblica Amministrazione, la modifica degli statuti dei singoli atenei da effettuarsi nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, e secondo i principi di semplificazione, efficienza, efficacia e trasparenza dell'attività amministrativa.
Nello specifico , si ridefiniscono la composizione, la durata e la funzione degli organi facenti capo alle singole Università: al Rettore è affidata la rappresentanza legale dell'ateneo, con funzioni di indirizzo e di coordinamento della attività scientifiche e didattiche, ed è eletto tra i professori ordinari. La durata della carica è vincolata ad un unico mandato di sei anni non rinnovabili. Segue, il Senato accademico, che elabora proposte e pareri obbligatori in materia di didattica e di ricerca, e resta in carica per quattro anni e può essere rinnovato una sola volta. Diversamente, al Consiglio di Amministrazione ( CdA) è attribuita una competenza gestionale ed una specifica (competenza) a livello disciplinare; approva i bilanci dell'ente. Si è poi introdotta la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale, con funzioni dirigenziali. Il suo rapporto di lavoro è regolato da un contratto a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni; rinnovabile. Previsto poi, un nucleo di valutazione, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo; esercita compiti di verifica della qualità e dell'efficienza dell'offerta didattica, su parametri individuati da una commissione paritetica composta da studenti e docenti. Questo, a grandi linee il nuovo organigramma al netto della riforma. Ma per non perdersi nel tecnicismo esasperato, si potrebbe riassumere nei seguenti termini: separazione fra le funzioni tra Senato e Consiglio, il primo avanzerà proposte di carattere scientifico, ma sarà il CdA ad avere la responsabilità finanziaria e contabile dell'ente. In più, la neo figura del direttore generale avrà compiti di responsabilità e dovrà rispondere delle proprie scelte come un vero e proprio manager. Infine, funge da corollario di questa nuova e ritrovata fisionomia dell'ente, il vincolo ad un solo mandato per quanto riguarda il Rettore. Quest'ultima novità, ha trovato, poi, un forte apprezzamento e un largo consenso persino all'interno del movimento studentesco, da sempre contrario alla Riforma Gelmini.
Sempre per quanto riguarda la trasparenza e l'efficienza gestionale, è da apprezzare, anche, la previsione di adozione di un codice etico della Comunità universitaria, al fine di evitare - con un atto di normazione interna - situazioni di incompatibilità di cariche o funzioni, e ipotesi di conflitti fra i vari interessi in gioco. Il codice , in sostanza, determina i valori fondamentali della comunità, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza; e detta regole di condotta nell'ambito della Comunità.
Altra novità – sempre da legare ad una migliore efficienza gestionale – riguarda la possibilità riconosciuta a due o più università di federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, o anche fondersi. Al fine così, di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, e di razionalizzazione e ottimizzazione delle strutture e risorse.
Passando poi al Titolo II, la legge ha previsto una serie di deleghe al Governo in materia di qualità ed efficienza del sistema, che si legano alla previsione di un fondo speciale per il merito da istituire presso il Ministero, finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti, mediante prove di ammissioni nazionali su criteri da individuare a priori e con meccanismi standard. Il Fondo, gestito di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è alimentato con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni. Così da legare la funzione didattica con le esigenze del mercato del lavoro, attraverso una sorta di apertura preferenziale al “privato” al fine ultimo di contribuire allo sviluppo di una società meritocratica e plurale.
A complemento dell'analisi testuale, nel Titolo III rubricato “norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernete il reclutamento” si inserisce l'abilitazione scientifica nazionale, che ha durata quadriennale e richiede requisiti distinti per funzioni di professore ordinario o associato. Tale abilitazione, diverrà requisito necessario per l'accesso al ruolo di professore di prima e seconda fascia, e sarà attribuita a seguito di procedura concorsuale da bandire con frequenza annuale a livello nazionale. Così, per ogni settore concorsuale verrà istituita un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione a professore associato o ordinario, la quale ( commissione) andrà a verificare – seguendo criteri da indicare in sede di regolamento – le professionalità dei partecipanti al concorso. Interviene , poi – in seconda battuta - “la chiamata” da parte degli atenei, attraverso selezioni indette dagli stessi (atenei) e basate sulla valutazione di pubblicazioni e curriculum di studiosi in possesso dell'abilitazione per settore concorsuale, come sopra richiamato. Infine, la formulazione della “proposta di chiamata” da parte del dipartimento avviene con il voto a maggioranza dei professori a ruolo, e con approvazione della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione ( CdA). Per quanto riguarda invece, la procedura di reclutamento del ricercatore, essa avviene tramite una selezione interna all'ateneo, e comporta la stipula di un contratto triennale, prorogabile per soli due anni; previa valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri da definire con decreto ministeriale. Così, anche il ricercatore per acquisire il ruolo di professore ( prima e seconda fascia) dovrà essere in possesso dell'abilitazione, che come sopra riportato, a validità quadriennale e necessità anche dell'ulteriore - per così dire - “gradimento”da parte del collegio dei professori a ruolo, i quali andranno a formulare preordinatamente la proposta di chiamata in favore del singolo ricercatore, che andrà ad assumere il ruolo di professore.
Cambia , in definitiva il meccanismo per entrare a lavorare nell'università, non più legato alle graduatorie a scorrimento (che tanto hanno fatto discutere ) per passare diversamente al meccanismo della abilitazione scientifica nazionale e della successiva chiamata da parte dello stesso ateneo.
In ultima analisi, un giudizio complessivo sulla Riforma universitaria, è oggettivamente difficile da esporre, anche perché come ho già anticipato all'inizio dell'articolo non si tratta di una riforma di sistema ma di un riassetto organizzativo dello stesso. Personalmente – lo dico in sincerità – mi sarei aspettato una riforma di più ampio respiro, che ponesse come obiettivo principe il superamento del valore legale della laurea, e che sostituisse “l'abilitazione” con il solo meccanismo della “chiamata diretta” molto più limpido e sicuro nel dare valore al merito sulle singole professionalità.
E infine, sarò impopolare, ma la scelta del testo Gelmini di assegnare più risorse alle Università migliori, seppur lodevole in linea di principio, costituisce un'occasione sprecata atteso che l'attribuzione dei benefici economici non può essere il risultato di trasferimenti centrali, ma deve, quantomeno, essere coadiuvata e supportata da un corretto aumento delle tasse universitarie, consentendo così a ciascun ateneo di stabilire l'importo delle stesse, possibilmente differenziato tra singoli corsi di laurea, in ragione alla qualità che ciascuna Università è in condizioni di offrire.
Alessandro Polcri
martedì 14 dicembre 2010
generale
Si fa un gran parlare di acqua pubblica o privata, c'è chi addirittura ha pensato di costruirci attorno una carriera politica, vedi l'incessante campagna di propaganda personale del Sindaco Bianchi di questo fine mandato, ma comunque il nocciolo della questione rimane insoluto: e cioè se il pubblico debba ritornare a gestire in prima persona una risorsa importante - ma al tempo stesso onerosa – quale l'acqua , o diversamente proferire una riforma del mercato dei servizi pubblici che spezzi il legame fra politica e la gestione diretta dei servizi. Personalmente sono decisamente a favore della seconda opzione, ma capisco i tanti che la scorsa estate sono andati a firmare per riportare la gestione del servizio idrico interamente nelle mani del Pubblico, e cioè della politica. So che quando si toccano tematiche come quella dell'acqua si rischia di essere impopolari, ma la verità come si usa dire: " non ha prezzo".Vedo di spiegarmi meglio. Innanzitutto la normativa Ronchi-Fitto, per la quale si chiede l'abrogazione attraverso referendum, non privatizza l'acqua come diversamente si vuol passare come vulgata fra l'opinione pubblica. Ma cerca di dividere la gestione del servizio dalla politica tariffaria e dal relativo potere di controllo gestionale, da assoggettare quest'ultimo alla sola Autorità Pubblica. In poche parole si privatizza la gestione del servizio che porta l'acqua ai rubinetti e finanche al suo smaltimento, mantenendo però nelle mani pubbliche, come giusto che sia, la proprietà degli impianti e il potere di determinare la politica tariffaria da legare alla gestione del servizio, nonché il controllo sulla società di gestione stessa. E questo non perché come dicono i referendari “si vuole far arricchire il privato”, ma diversamente perché il solo pubblico in questi ultimi decenni ha letteralmente fallito: prova ne è la mancanza di investimenti sulle reti idriche del Paese, e il fenomeno ad esso correlato delle cosiddette” reti colabrodo”: ogni anno si arriva a disperdere nel sottosuolo circa il 40% dell'acqua che passa dagli impianti idrici del territorio nazionale, nel silenzio più generale e senza alcun patema di ordine morale o economico.
L'altro elemento - che è all'interno della riforma Fitto-Ronchi, non certamente secondario - riguarda la competitività del sistema generale dei servizi pubblici da legare allo strumento della gara ad evidenza pubblica. Un metodo capace di creare le condizioni minime e utili affinché ci sia un giusto rapporto tra tariffa e qualità del servizio. E non da ultimo per combattere il clientelismo che è insito dove è più forte il legame fra politica e gestione diretta dell'attività amministrativa o gestionale di servizi o bisogni collettivi.Per semplificare, ad oggi Nuove Acque spa è società a capitale misto pubblico, dove il privato è stato scelto con l'affidamento diretto per cooptazione, e non diversamente come prevede la riforma per gara ad evidenza pubblica. E' ovvio che quando è la stessa politica che discrezionalmente scegli il proprio partner si crea un circolo vizioso che lega il pubblico con il privato, tale da indurre quest'ultimo a pensare più al profitto che al servizio, ben sapendo che il suo salvacondotto si chiama “politica” così da rimanere immune da quel binomio “responsabilità- rischio” che è garanzia minima per la soddisfazione del consumatore-utente. Arezzo in questo caso ne sa qualcosa, le tariffe in 10 anni sono aumentate in modo esponenziale senza che la qualità del servizio o gli investimenti siano cresciuti in modo proporzionale alle spese sostenute dai cittadini sulla bolletta. Questo ultimo aspetto: l'aumento dei costi per l'utente-consumatore, non deve però essere incautamente interpretato come effetto di una privatizzazione della gestione dei servizi pubblici, ma deve diversamente essere legato al perdurare della condizione di monopolio - non solo tecnico , ma di fatto – che ha avuto e continua a beneficiare la società Nuove Acque spa. E che può essere spezzato solo ed esclusivamente se si introduce l'obbligo della gara, come altresì elementi di responsabilizzazione della parte privata nella gestione del servizio.
Questo vuol dire che con la Riforma Fitto-Ronchi le tariffe dell'acqua non aumentaranno ma diversamente diminuiranno nel tempo, in raffronto al grado di competitività e efficienza che il mercato dei servizi sarà capace di raggiungerà nel medio e lungo termine. Ecco perché bisogna sfatare un mito che lega “ le liberalizzazioni tramite privatizzazione” dei servizi all'aumento delle spese per il consumatore-utente. Anzi è vero il contrario si fanno le liberalizzazioni per accrescere l'efficienza, l'efficacia e non da ultimo la possibilità di scelta del consumatore-utente. Un altro buon motivo per dire “ no” ad un ritorno al passato fatto di sprechi e mala gestione della politica, che spesso non ha neanche le competenze per gestire in prima persona un servizio così complesso che, richiede diversamente, capacità manageriali e di conoscenza settoriale. In fin dei conti è vero che nel passato si pagava una bolletta, che se raffrontata ad oggi , appariva irrisoria ma il costo reale del servizio comunque veniva accollato sul bilancio del Comune: in sostanza la spesa era mascherata dall'uso dell'indebitamento pubblico. E poi non capisco perché se si liberalizza tramite privatizzazioni servizi o utenze quali le telecomunicazioni, l'energia elettrica e il gas, la cosa possa apparire giusta e migliorativa per l'interesse generale, diversamente se lo si fa per il servizio idrico la posizione cambia, come se ci fosse una ragione etica e morale che desse all'acqua una sorta privilegio rispetto agli altri servizi.
Acqua pubblica o privata?
L'altro elemento - che è all'interno della riforma Fitto-Ronchi, non certamente secondario - riguarda la competitività del sistema generale dei servizi pubblici da legare allo strumento della gara ad evidenza pubblica. Un metodo capace di creare le condizioni minime e utili affinché ci sia un giusto rapporto tra tariffa e qualità del servizio. E non da ultimo per combattere il clientelismo che è insito dove è più forte il legame fra politica e gestione diretta dell'attività amministrativa o gestionale di servizi o bisogni collettivi.Per semplificare, ad oggi Nuove Acque spa è società a capitale misto pubblico, dove il privato è stato scelto con l'affidamento diretto per cooptazione, e non diversamente come prevede la riforma per gara ad evidenza pubblica. E' ovvio che quando è la stessa politica che discrezionalmente scegli il proprio partner si crea un circolo vizioso che lega il pubblico con il privato, tale da indurre quest'ultimo a pensare più al profitto che al servizio, ben sapendo che il suo salvacondotto si chiama “politica” così da rimanere immune da quel binomio “responsabilità- rischio” che è garanzia minima per la soddisfazione del consumatore-utente. Arezzo in questo caso ne sa qualcosa, le tariffe in 10 anni sono aumentate in modo esponenziale senza che la qualità del servizio o gli investimenti siano cresciuti in modo proporzionale alle spese sostenute dai cittadini sulla bolletta. Questo ultimo aspetto: l'aumento dei costi per l'utente-consumatore, non deve però essere incautamente interpretato come effetto di una privatizzazione della gestione dei servizi pubblici, ma deve diversamente essere legato al perdurare della condizione di monopolio - non solo tecnico , ma di fatto – che ha avuto e continua a beneficiare la società Nuove Acque spa. E che può essere spezzato solo ed esclusivamente se si introduce l'obbligo della gara, come altresì elementi di responsabilizzazione della parte privata nella gestione del servizio.
Questo vuol dire che con la Riforma Fitto-Ronchi le tariffe dell'acqua non aumentaranno ma diversamente diminuiranno nel tempo, in raffronto al grado di competitività e efficienza che il mercato dei servizi sarà capace di raggiungerà nel medio e lungo termine. Ecco perché bisogna sfatare un mito che lega “ le liberalizzazioni tramite privatizzazione” dei servizi all'aumento delle spese per il consumatore-utente. Anzi è vero il contrario si fanno le liberalizzazioni per accrescere l'efficienza, l'efficacia e non da ultimo la possibilità di scelta del consumatore-utente. Un altro buon motivo per dire “ no” ad un ritorno al passato fatto di sprechi e mala gestione della politica, che spesso non ha neanche le competenze per gestire in prima persona un servizio così complesso che, richiede diversamente, capacità manageriali e di conoscenza settoriale. In fin dei conti è vero che nel passato si pagava una bolletta, che se raffrontata ad oggi , appariva irrisoria ma il costo reale del servizio comunque veniva accollato sul bilancio del Comune: in sostanza la spesa era mascherata dall'uso dell'indebitamento pubblico. E poi non capisco perché se si liberalizza tramite privatizzazioni servizi o utenze quali le telecomunicazioni, l'energia elettrica e il gas, la cosa possa apparire giusta e migliorativa per l'interesse generale, diversamente se lo si fa per il servizio idrico la posizione cambia, come se ci fosse una ragione etica e morale che desse all'acqua una sorta privilegio rispetto agli altri servizi.
venerdì 5 febbraio 2010
diritto in pillole

La Corte Costituzionale, attraverso questione di legittimità, posta dal Tribunale di Milano e dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, dichiara il giorno 19 ottobre 2009 la illegittimità costituzionale dell’art.1 della legge 124/2008, meglio conosciuta come Lodo Alfano.
Ambedue i procedimenti, quello del Tribunale di Milano e del G.I.P di Roma, riguarda[va]no l’imputato Silvio Berlusconi quale cittadino e, in funzione della presente legge, anche come legittimo beneficiario del provvedimento di protezione varato dal Guardasigilli Angelino Alfano, suo estensore.
Con tale provvedimento, la maggioranza di Governo sperava di accantonare le problematiche giudiziare del Presidente del Consiglio Berlusconi, per concentrarsi sul programma di governo.
A ben vedere, il Lodo Alfano non è l’unico provvedimento di legge che il Governo Berlusconi adotta per gestire l’impasse istituzionale: infatti già nel 2003 attraverso il Lodo Schifani, si cercò di mettere al riparo, il Presidente del Consiglio da eventuali procedimenti giudiziari, al fine solo di conciliare il diritto alla difesa, con gli incarichi istituzionali delPremier.
Il Lodo Alfano e Schifani, ricalcano la medesima ratio : cioè riconoscere una sorta di immunità (immunità in senso ampio) a favore delle più alte cariche dello Stato, estendendola ai Presidenti di Camera, Senato e Repubblica.
La Legge 124/2008, “differisce sostanzialmente” dal precedente Lodo , riguardo: “la temporaneità dell’effetto sospensivo del processo”, reiterabile per un solo mandato e, dalla “possibile rinuncia” dello stesso beneficio da parte dell’imputato. Elementi questi che , a seguito della disamina della Corte del Lodo Schifani (con sentenza 24/2004), vennero suggeriti quale parametro per la legittimità del successivo intervento legislativo.
Scendendo nel dettaglio della motivazione sull’illegittimità del Lodo Alfano, la Corte pone attenzione alle censure poste dai rimettenti ( Tribunale di Milano e GIP di Roma) e, chiarisce che l’effetto “sospensivo del provvedimento per i processi” in corso verso le più alte cariche dello Stato, deve essere considerato alla stregua di un eccezionale strumento derogatorio ( al diritto comune): cioè quale strumento idoneo a tutelare lo svolgimento delle funzioni degli organi costituzionali, attraverso “la protezione” dei titolari delle cariche ad essi connesse.
Statuito, che l’effetto sospensivo, altro non è che una immunità in senso ampio, la Corte ne deduce che tale differenzazione di trattamento nella giurisdizione, rispetto ai comuni cittadini, debba essere ritenuta ingiusta ( nel senso di irragionevole) perché, va ad inficiare l’eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini davanti “La Legge”.
La Corte dichiara , altresì illegittimo il Lodo Alfano, perché ritiene lo strumento ordinario ( la legge), non sufficientemente idoneo a apportare tali innovazioni all’interno del nostro ordinamento e, che tali debbono necessariamente – le innovazioni – essere poste con lo strumento della legge costituzionale ( la quale si sa, ha un iter particolarmente lungo, come garanzia per la modifica della nostra Costituzione).
E’ inopinabile, infatti che nel nostro ordinamento costituzionale, ogni qual volta il legislatore, abbia voluto introdurre delle specifiche prerogative in deroga al diritto comune, lo ha fatto facendo ricorso al legge costituzionale, cioè quella legge dotata di una forza ( nel senso di resistenza all’abrogazione) maggiore rispetto alla mera legge ordinaria, attraverso la quale di fatto si è approvato il Lodo Alfano.
Infine, le difese ( quella di parte e erariale) nel giudizio davanti alla corte, pongono però un interrogativo fondamentale, a cui il “giudice delle leggi” sembra non dare molto valore, se non attraverso argomentazione sofistiche, difficili da condividere.
Si tratta della legge del 1983/148, che introduce con legge ordinaria, l’insindacabilità delle opinioni espresse dai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura.
A rigor di logica, anche per l’insindacabilità delle opinioni espresse dal CSM, dovrebbe valere lo stesso metro di giudizio accolto dalla Corte per il Lodo Alfano: cioè disconoscere per principio ad una legge ordinaria, la possibilità di introdurre nell’ordinamento prerogative costituzionali (o immunità in senso ampio).
Per questo, ( a giudizio dello scrivente) non si capisce perché, se il legislatore del 1983, introduce con legge ordinaria una sorta di immunità ( sempre in senso ampio), essa sia da ritenere legittima e, invece contrariamente se il legislatore del 2008, chiede una mera sospensione del processo, la stessa sia ritenuta – questa volta – non solo illegittima sul piano dell’uguaglianza, ma anche inidonea ad apportare prerogative nel nostro ordinamento attraverso l’uso della legge ( come strumento ordinario).
A questo punto, al legislatore non permane che sanare l’illegittimità del lodo, attraverso l’uso della doppia votazione, necessaria per approvare una legge costituzionale.
© pubblicato su l’Eco del Tevere – edizione invernale
Sentenza 19 ottobre 2009, n.262 della Corte Costituzionale, che dichiara l’illegittimità del Lodo Alfano

La Corte Costituzionale, attraverso questione di legittimità, posta dal Tribunale di Milano e dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, dichiara il giorno 19 ottobre 2009 la illegittimità costituzionale dell’art.1 della legge 124/2008, meglio conosciuta come Lodo Alfano.
Ambedue i procedimenti, quello del Tribunale di Milano e del G.I.P di Roma, riguarda[va]no l’imputato Silvio Berlusconi quale cittadino e, in funzione della presente legge, anche come legittimo beneficiario del provvedimento di protezione varato dal Guardasigilli Angelino Alfano, suo estensore.
Con tale provvedimento, la maggioranza di Governo sperava di accantonare le problematiche giudiziare del Presidente del Consiglio Berlusconi, per concentrarsi sul programma di governo.
A ben vedere, il Lodo Alfano non è l’unico provvedimento di legge che il Governo Berlusconi adotta per gestire l’impasse istituzionale: infatti già nel 2003 attraverso il Lodo Schifani, si cercò di mettere al riparo, il Presidente del Consiglio da eventuali procedimenti giudiziari, al fine solo di conciliare il diritto alla difesa, con gli incarichi istituzionali delPremier.
Il Lodo Alfano e Schifani, ricalcano la medesima ratio : cioè riconoscere una sorta di immunità (immunità in senso ampio) a favore delle più alte cariche dello Stato, estendendola ai Presidenti di Camera, Senato e Repubblica.
La Legge 124/2008, “differisce sostanzialmente” dal precedente Lodo , riguardo: “la temporaneità dell’effetto sospensivo del processo”, reiterabile per un solo mandato e, dalla “possibile rinuncia” dello stesso beneficio da parte dell’imputato. Elementi questi che , a seguito della disamina della Corte del Lodo Schifani (con sentenza 24/2004), vennero suggeriti quale parametro per la legittimità del successivo intervento legislativo.
Scendendo nel dettaglio della motivazione sull’illegittimità del Lodo Alfano, la Corte pone attenzione alle censure poste dai rimettenti ( Tribunale di Milano e GIP di Roma) e, chiarisce che l’effetto “sospensivo del provvedimento per i processi” in corso verso le più alte cariche dello Stato, deve essere considerato alla stregua di un eccezionale strumento derogatorio ( al diritto comune): cioè quale strumento idoneo a tutelare lo svolgimento delle funzioni degli organi costituzionali, attraverso “la protezione” dei titolari delle cariche ad essi connesse.
Statuito, che l’effetto sospensivo, altro non è che una immunità in senso ampio, la Corte ne deduce che tale differenzazione di trattamento nella giurisdizione, rispetto ai comuni cittadini, debba essere ritenuta ingiusta ( nel senso di irragionevole) perché, va ad inficiare l’eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini davanti “La Legge”.
La Corte dichiara , altresì illegittimo il Lodo Alfano, perché ritiene lo strumento ordinario ( la legge), non sufficientemente idoneo a apportare tali innovazioni all’interno del nostro ordinamento e, che tali debbono necessariamente – le innovazioni – essere poste con lo strumento della legge costituzionale ( la quale si sa, ha un iter particolarmente lungo, come garanzia per la modifica della nostra Costituzione).
E’ inopinabile, infatti che nel nostro ordinamento costituzionale, ogni qual volta il legislatore, abbia voluto introdurre delle specifiche prerogative in deroga al diritto comune, lo ha fatto facendo ricorso al legge costituzionale, cioè quella legge dotata di una forza ( nel senso di resistenza all’abrogazione) maggiore rispetto alla mera legge ordinaria, attraverso la quale di fatto si è approvato il Lodo Alfano.
Infine, le difese ( quella di parte e erariale) nel giudizio davanti alla corte, pongono però un interrogativo fondamentale, a cui il “giudice delle leggi” sembra non dare molto valore, se non attraverso argomentazione sofistiche, difficili da condividere.
Si tratta della legge del 1983/148, che introduce con legge ordinaria, l’insindacabilità delle opinioni espresse dai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura.
A rigor di logica, anche per l’insindacabilità delle opinioni espresse dal CSM, dovrebbe valere lo stesso metro di giudizio accolto dalla Corte per il Lodo Alfano: cioè disconoscere per principio ad una legge ordinaria, la possibilità di introdurre nell’ordinamento prerogative costituzionali (o immunità in senso ampio).
Per questo, ( a giudizio dello scrivente) non si capisce perché, se il legislatore del 1983, introduce con legge ordinaria una sorta di immunità ( sempre in senso ampio), essa sia da ritenere legittima e, invece contrariamente se il legislatore del 2008, chiede una mera sospensione del processo, la stessa sia ritenuta – questa volta – non solo illegittima sul piano dell’uguaglianza, ma anche inidonea ad apportare prerogative nel nostro ordinamento attraverso l’uso della legge ( come strumento ordinario).
A questo punto, al legislatore non permane che sanare l’illegittimità del lodo, attraverso l’uso della doppia votazione, necessaria per approvare una legge costituzionale.
© pubblicato su l’Eco del Tevere – edizione invernale
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